In data 17 Ottobre 2018 l’INPS ha emanato la Circolare n.103 con la quale analizza le modifiche apportate dal Decreto Dignità alla disciplina delle prestazioni occasionali ex art. 54bis DL n.50/2017 fornendo chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge n.96/2018 le quali riguardano:
• l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle prestazioni occasionali per le aziende alberghiere e per le strutture operanti nel settore del turismo;
• la modifica delle dichiarazioni inerenti le prestazioni occasionali per le imprese del settore agricolo;
• le informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione nella procedura informatica stabilita per le prestazioni occasionali;
• la previsione di una nuova modalità di erogazione del compenso al lavoratore.
Aziende alberghiere e settore turismo
La legge n.96/2018, modificando l’art. 54bis DL n.50/2017, prevede che il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori.
Sono ricompresi nel novero delle aziende alberghiere e del turismo tutti i datori di lavoro la cui attività è riconducibile ad uno dei seguenti codici ATECO2007, secondo quanto da essi dichiarato in fase di iscrizione al Registro delle Imprese:
• alberghi (55.10.00);
• villaggi turistici (55.20.10);
• ostelli della gioventù (55.20.20);
• rifugi di montagna (55.20.30);
• colonie marine (55.20.40);
• affittacamere per brevi soggiorni, case vacanza, bed and breakfast, residence (55.20.51);
• aree di campeggio e attrezzate per roulotte e camper (55.30.00).
Le prestazioni occasionali a favore di tali aziende, con fino a 8 dipendenti, possono essere svolte solo da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
• titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
• giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine o grado, o universitario;
• disoccupati (ex art. 19 D.lgs n.150/2015);
• percettori di prestazioni integrative di salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Per quanto concerne la dichiarazione preventiva che l’utilizzatore deve inviare all’INPS prima dell’inizio della prestazione occasionale, vale, anche per le aziende alberghiere e del turismo, l’estensione da 3 a 10 giorni dell’arco temporale rispetto al quale possono riferirsi le prestazioni.
Quanto alla misura minima del compenso, essa può essere fissata liberamente dalle parti, prevedendo, tuttavia, un compenso netto minimo orario di Euro 9,00 e giornaliero di Euro 36,00.
Le novità relative al settore agricolo
Per poter ricorrere alle prestazioni occasionali i datori di lavoro agricoli non possono occupare più di 5 lavoratori a tempo indeterminato.
L’arco temporale di riferimento della singola comunicazione preventiva, la quale deve essere inviata almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione occasionale, è esteso da 3 a 10 giorni, sicché un’unica comunicazione può riferirsi a prestazioni lavorative che saranno svolte in un periodo di 10 giorni continuativi di calendario.
Le prestazioni occasionali, in ambito agricoltura, possono essere svolte solo dalle seguenti categorie di lavoratori:
• titolari di pensioni di vecchiaia o invalidità;
• giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine o grado o universitario;
• disoccupati (ex art. 19 D.lgs n.150/2015);
• percettori di prestazione integrative di salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Registrazione dei prestatori sulla piattaforma telematica
I lavoratori che intendono svolgere prestazioni occasionali hanno l’obbligo di registrarsi sulla piattaforma telematica messa a disposizione dall’INPS, sul proprio portale, nel servizio “ Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di Famiglia”.
Nuove modalità di erogazione dei compensi
I compensi possono essere riscossi decorsi 15 giorni dal termine della prestazione lavorativa, presso qualunque sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato o autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma telematica INPS.
Pagamento da parte degli utilizzatori
L’utilizzo delle prestazioni occasionali presuppone l’esistenza di fondi disponibili nel c.d. “portafoglio telematico” che l’utilizzatore può alimentare attraverso due modalità:
• versamento tramite modello F24;
• addebito su c/c o su carta di debito/credito.
Le necessarie indicazioni operative saranno comunicate dall’INPS a seguito dell’implementazione delle procedure di pagamento.
Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.
L’Inps con il messaggio n. 3082 del 3 Agosto 2018, comunica l’introduzione di un processo di gestione per la verifica della regolarità contributiva, in riferimento alla Dichiarazione Preventiva di Agevolazione/DPA (introdotta dal 9/7/2018).
Con tale nuova dichiarazione, si consente al datore di lavoro di intraprendere immediatamente la verifica della regolarità contributiva per un certo periodo.
Il mancato invio della DPA da parte del datore di lavoro non impedisce i controlli da parte dell’ente.
Agli operatori e ai datori di lavori viene reso più evidente tale processo.
Mediante l’interrogazione del fascicolo elettronico del contribuente, che si trova all’interno del cassetto previdenziale, sarà possibile attraverso la lettura di elementi univoci (denominati semafori) evidenziare la situazione dell’azienda.
Nella sezione “Lista per regolarità per Area”, suddivisa per matricola, in corrispondenza di ogni mese, sarà visibile un colore corrispondente a:
GRIGIO : nessuna richiesta di verifica presente in DPA per il periodo richiesto
ARANCIONE : regolarità richiesta e in attesa di definizione
AZZURRO : azienda regolare
ROSSO con lucchetto : azienda irregolare
NERO : azienda sospesa o cessata
Il semaforo GRIGIO potrà diventare ARANCIONE in presenza di due situazioni:
• Se la DPA viene trasmessa dall’azienda;
• Se in fase di verifica di Uniemens, si evidenzi la presenza di un incentivo, l’ente procederà in automatico alla verifica di regolarità.
Nel caso non sia possibile verificare la regolarità contributiva connessa ad un singolo codice fiscale/matricola aziendale, si identificherà con un triangolo giallo con punto esclamativo nero, il cui significato è : Stato regolarità non disponibile.
Da quanto sopra ne deriva quanto segue :
• Mancato invio da parte dell’utente della dichiarazione preventiva di agevolazione;
• Il sistema non ha ancora attuato la richiesta automatica di verifica;
• Il procedimento di verifica della regolarità contributiva non è ancora terminato;
• L’azienda risulta sospesa o cessata.
I semafori e la forzatura
Non sarà più possibile forzare, con la nuova procedura (DPA), i semafori per risolvere o correggere le situazioni di irregolarità, che scaturiscono da problematiche procedurali o errori nella gestione delle risultanze.
Se l’irregolarità contributiva scaturisce da un documento di verifica della regolarità non corretto, lo stesso dovrà essere annullato con le specifiche modalità comunicate dall’Inps.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con lettera circ. 15.3.2018 n. 50, ha fornito istruzioni al personale ispettivo relativamente alle collaborazioni occasionali dei familiari, al fine di uniformare l’attività di vigilanza.
Si riassumono di seguito le indicazioni emanate.
Tracciabilità dei pagamenti: dal 1° Luglio nuovo obbligo
Il contante non potrà essere più utilizzato per corrispondere ai lavoratori la retribuzione.
Anche eventuali acconti dovranno essere tracciati.
E’ una disposizione contenuta nell’ultima Legge di bilancio. Disposizione attuata per assicurare, maggiore effettività al diritto del lavoratore alla corretta retribuzione .
Anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con precisa circolare n° 2/2018 ha distribuito nel dettaglio le direttive ai vari Uffici periferici.
Ai datori di lavoro che violano il divieto di pagamento della retribuzione in denaro contante verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria : il pagamento di una somma da euro 1.000 a Euro 5.000.
Tale accertamento spetta oltre che all’Ispettorato di cui sopra, anche agli agenti di polizia giudiziaria, la guardia di Finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Entrate.
Entrando nel dettaglio
Fermo restando il divieto generale di trasferire denaro contante per importi pari a o superiori a 3.000 euro, il legislatore impone per qualsiasi prestazione lavorativa la tracciabilità delle retribuzioni e dei compensi.
Gli unici strumenti autorizzati per il pagamento di quanto sopra, potrà avvenire solo :
• Bonifico sul conto indentificato dal codice IBAN del lavoratore;
• Pagamenti elettronici;
• Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato.
Pertanto il divieto di pagamento in contanti si riferisce a tutti i rapporti di lavoro subordinato, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
In tale ambito rientrano :
• Contratti a tempo indeterminato;
• Contratti a tempo determinato;
• Contratti parziali, part time e di apprendistato;
• Contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative in base alla legge n° 142/2001;
• Contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Da tale obbligo vengono esclusi i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni e quelli inerenti il lavoro domestico.
Dal termine retribuzione si escluderebbe il compenso derivante da borsa di studio, tirocinio, rapporti autonomi di natura occasionale.
Resta invece da chiarire se gli anticipi di cassa per sostenere spese riferite all’attività lavorativa, pur giustificate da documenti, possano essere corrisposti in contanti.
Infine, si segnala che la firma apposta sulla busta paga non costituisce prova del pagamento della retribuzione netta.
Per quanto sopra riportato, l’unica modalità ora in vigore resta quella del bonifico e le altre specifiche modalità tracciate.
La L. 81/2017 è intervenuta in materia di tutela della maternità e congedo parentale, con riferimento ai lavoratori iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

