Tracciabilità dei pagamenti: dal 1° Luglio nuovo obbligo
Il contante non potrà essere più utilizzato per corrispondere ai lavoratori la retribuzione.
Anche eventuali acconti dovranno essere tracciati.
E’ una disposizione contenuta nell’ultima Legge di bilancio. Disposizione attuata per assicurare, maggiore effettività al diritto del lavoratore alla corretta retribuzione .
Anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con precisa circolare n° 2/2018 ha distribuito nel dettaglio le direttive ai vari Uffici periferici.
Ai datori di lavoro che violano il divieto di pagamento della retribuzione in denaro contante verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria : il pagamento di una somma da euro 1.000 a Euro 5.000.
Tale accertamento spetta oltre che all’Ispettorato di cui sopra, anche agli agenti di polizia giudiziaria, la guardia di Finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Entrate.
Entrando nel dettaglio
Fermo restando il divieto generale di trasferire denaro contante per importi pari a o superiori a 3.000 euro, il legislatore impone per qualsiasi prestazione lavorativa la tracciabilità delle retribuzioni e dei compensi.
Gli unici strumenti autorizzati per il pagamento di quanto sopra, potrà avvenire solo :
• Bonifico sul conto indentificato dal codice IBAN del lavoratore;
• Pagamenti elettronici;
• Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato.
Pertanto il divieto di pagamento in contanti si riferisce a tutti i rapporti di lavoro subordinato, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
In tale ambito rientrano :
• Contratti a tempo indeterminato;
• Contratti a tempo determinato;
• Contratti parziali, part time e di apprendistato;
• Contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative in base alla legge n° 142/2001;
• Contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Da tale obbligo vengono esclusi i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni e quelli inerenti il lavoro domestico.
Dal termine retribuzione si escluderebbe il compenso derivante da borsa di studio, tirocinio, rapporti autonomi di natura occasionale.
Resta invece da chiarire se gli anticipi di cassa per sostenere spese riferite all’attività lavorativa, pur giustificate da documenti, possano essere corrisposti in contanti.
Infine, si segnala che la firma apposta sulla busta paga non costituisce prova del pagamento della retribuzione netta.
Per quanto sopra riportato, l’unica modalità ora in vigore resta quella del bonifico e le altre specifiche modalità tracciate.