Istruzioni INPS sull’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’INPS, con circolare n. 40 del 2 marzo 2018, fornisce le istruzioni operative e contabili sull’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1, commi 100-108 e 113-114, della Legge 205/2017 (vedi nostra news dell’ 8 gennaio 2018).
L’esonero  dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro spetta:

  • a tutti i datori di lavoro privati;
  • per tutte le nuove assunzioni di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri (salvo quelle con contratti di apprendistato e di lavoro domestico) effettuate a partire dal 1° gennaio 2018;
  • a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (trentacinquesimo per le assunzioni fatte nel corrente anno 2018) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.
La medesima agevolazione può essere riconosciuta nelle ipotesi di mantenimento in servizio, decorrente dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno di età. Nella suddetta fattispecie, il beneficio trova applicazione per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro.
L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Nell’ambito della predetta circolare, l’INPS ha precisato le condizioni per il diritto all’esonero contributivo indicando in particolare che:

  • l’agevolazione potrà essere fruita mediante conguaglio operato sulle denunce contributive a partire da mese di competenza marzo 2018;
  • i datori di lavoro che abbiano già provveduto alle assunzioni, potranno utilizzare, per il recupero dell’esonero relativo a periodi arretrati eventualmente spettanti e riferiti al periodo compreso tra gennaio e febbraio 2018, i flussi UniEmens dei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2018.

Per consultare la circolare, clicca QUI


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