La Circolare INAIL n.17/2026 ha disposto nuove istruzioni operative in materia di certificazione medica e ripresa dell’attività lavorativa a seguito di infortunio o malattia professionale.
Le novità introdotte vanno lette in combinato disposto sia con gli articoli 52,53 e 102 del D.P.R. n.1124/1965 disciplinanti gli obblighi di certificazione e denuncia e le conseguenze medico-legali dell’infortunio, sia con l’art. 41 D.lgs 81/2008 concernente la sorveglianza sanitaria e il giudizio di idoneità della mansione che con l’art. 21 D.lgs 151/2015 relativo alla modalità di trasmissione telematica dei certificati medici.
All’interno di tale quadro normativo non bisogna dimenticare la Circolare INAIL n. 10/2016 che, istituendo l’obbligo per i medici o le strutture sanitarie di trasmettere direttamente i certificati all’INAIL, esonera contestualmente il datore di lavoro da tale adempimento.

Il Certificato medico di infortunio
A seguito di infortunio, qualunque medico o struttura sanitaria cha presti assistenza al lavoratore deve provvedere ad inoltrare telematicamente all’INAIL la certificazione medica di infortunio attraverso la compilazione del MOD 1SS che attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro del dipendente infortunato. Tale modello è utilizzabile sia per primo certificato che per certificati successivi al primo.
Fondamentale è che il certificato riporti la prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro con relativa durata, diagnosi ed eventuale previsione di compromissioni permanenti.
Qualora al primo certificato non ne seguano successivi si considererà cessato l’infortunio sicchè l’ultimo giorno di prognosi coinciderà con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro indicato nell’ultimo certificato in possesso dell’Ente.
Pertanto, la novità introdotta dalla Circolare INAIL 17/2026 consiste nel fatto che, al termine della prognosi, il lavoratore può decidere di rientrare in servizio senza la necessità di un previo certificato medico definitivo, essendo sufficiente l’ultimo trasmesso telematicamente all’INAIL che conclude il periodo di prognosi.
Rimane sempre il diritto del lavoratore infortunato o dell’INAIL in prossimità della fine della prognosi di richiedere il rilascio di un certificato medico-legale continuativo e/o definitivo.
Qualora all’INAIL non pervenga altra certificazione telematica alla scadenza della prognosi di inabilità temporanea assoluta sarà premura dell’Istituto definire la procedura ed erogare le prestazioni ad essa connesse entro 15 giorni.

Ripresa anticipata dell’attività lavorativa
Il lavoratore infortunato può riprendere servizio prima della data di conclusione della prognosi solo se munito di certificato, rilasciato da qualunque medico, che modifichi, anticipandone il termine, la durata della prognosi originaria.
L’assenza di tale nuovo certificato rende illegittimo il rientro al lavoro.

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L’articolo 4 comma 3 Dlgs 151/2001 riconosce ai datori di lavoro di aziende con meno di 20 dipendenti uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi a carico azienda in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di lavoratori in sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo.
L’articolo 1 comma 221 Legge di Bilancio 2026 è intervenuto sul Testo Unico sulla maternità e paternità prevedendo la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore assunto a tempo determinato (anche in somministrazione) per la sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo anche successivamente al rientro in servizio della lavoratrice o del lavoratore e fino al compimento del primo anno di età del bambino o, in caso di adozione o affidamento, per un anno dall’ingresso in famiglia del minore, o per 12 mesi in caso di sostituzione di lavoratrici autonome.
L’INPS con il Messaggio 1343 del 21/04/2026 ha chiarito che, a decorrere dal 01/01/2026, l’estensione dello sgravio è riconosciuta per tutta la durata del contratto di sostituzione (che può essere stipulato fino ad un mese prima l’inizio del congedo), inclusa la fase di affiancamento, anche se i rapporti di lavoro della lavoratrice/lavoratore in congedo e del sostituto/a coesistono, purchè non si superi il primo anno di età del bambino o un anno dall’ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

Soggetti interessati
• Datori di lavoro, aventi o meno la qualifica di imprenditori, titolari di aziende con meno di 20 dipendenti; tale requisito deve sussistere al momento dell’assunzione in sostituzione della lavoratrice/lavoratore in congedo.
• Aziende in cui siano occupate lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane ed esercenti attività commerciali.

Misura del beneficio
Esonero del 50% dei soli contributi a carico del datore di lavoro compresi i premi INAIL, ma escluso il contributo aggiuntivo NASPI destinato ai fondi interprofessionali, l’accantonamento al Fondo Tesoreria, la contribuzione di finanziamento dei Fondi bilaterali e di solidarietà.
I contributi a carico lavoratore sono dovuti per intero.

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L'Accordo di rinnovo del CCNL Metalmeccanica - Aziende Industriali del 22 novembre 2025 ha previsto il versamento di una quota di contribuzione sindacale straordinaria pari ad 30,00 Euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per tutti i lavoratori non iscritti al sindacato.
Nel mese di Febbraio e fino al 15 Aprile di ciascun anno di vigenza (2026, 2027 e 2028), le aziende dovranno affiggere in bacheca un avviso per informare i dipendenti del fatto che i sindacati FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL richiedono a tutti i lavoratori non iscritti a tali sindacati né a qualsiasi altra sigla sindacale una quota di contribuzione straordinaria.
Pertanto, insieme alla busta paga di Aprile 2026 le aziende distribuiranno un apposito modulo con il quale si chiede al lavoratore di accettare o rifiutare la relativa trattenuta.
Per rifiutare la stessa, i lavoratori dovranno riconsegnare il modulo compilato entro il 15 maggio 2026.
Nel caso in cui il dipendente, invece, autorizzi in modo espresso l’azienda ad operare la trattenuta ovvero non riconsegni il modulo (in questo caso vale il principio del silenzio/assenso), l'azienda procederà ad effettuare la trattenuta sulla retribuzione relativa al mese di Giugno 2026.

Soggetti esclusi
• Dipendenti già aderenti ad una sigla sindacale comprese quelle non stipulanti il CCNL Metalmeccanica – Aziende Industriali;
• Dipendenti che, a causa di assenza a qualsiasi titolo, siano stati impossibilitati a ricevere e riconsegnare il modulo.

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L’articolo 1 comma 7 della Legge di Bilancio 2026, al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e stimolare la produttività nel mondo del lavoro, ha introdotto una misura fiscale che prevede la detassazione degli incrementi retributivi legati ai rinnovi dei contratti collettivi.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.2/2026 ha fornito le prime istruzioni operative per l’attuazione di questo nuovo regime per il periodo d’imposta 2026.
La detassazione degli incrementi retributivi introdotta consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% (imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali e comunali) sugli aumenti retributivi derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026 e corrisposti nell’anno 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di un reddito da lavoro dipendente, nell’anno 2025, di importo inferiore a 33.000 euro lordi.

Il reddito
Rientrano nel limite reddituale tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, compresi i redditi di pensione, ma esclusi i redditi assimilati e i redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto, nel 2025, una o più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro attuale tramite la consegna delle Certificazioni Uniche o di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Incrementi retributivi detassati
Sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 5% gli incrementi retributivi, corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, derivanti dai soli rinnovi di contratti collettivi nazionali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 ad esclusione, quindi, degli incrementi riconosciuti in attuazione di contratti collettivi di secondo livello (territoriale e aziendale).
L’Agenzia ha chiarito che sono soggetti a detassazione solo gli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta (12 mensilità, tredicesima e quattordicesima) e che incidono, in caso di assenza per malattia, maternità/paternità, infortunio, sulla retribuzione integrata dal datore di lavoro. Nessuna distinzione di applicazione è prevista nel caso in cui gli aumenti siano stati assorbiti per effetto del riconoscimento al lavoratore di un importo a titolo di superminimo.
Sono, invece, escluse dal regime fiscale agevolato le somme erogate una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale, gli scatti di anzianità, le somme corrisposte per lavoro straordinario, le indennità, le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo, le indennità di turno, nonchè il trattamento di fine rapporto (TFR).
L’Agenzia precisa, inoltre, che deve trattarsi di incrementi relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026 corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026; ne consegue, pertanto, che sono esclusi dall’agevolazione:
• gli incrementi retributivi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026;
• qualora l’erogazione degli incrementi retributivi sia distribuita in più anni, l’imposta sostitutiva si applica alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, anche se la loro erogazione è iniziata precedentemente.
Tali incrementi retributivi che beneficiano del regime di detassazione non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni d’imposta.

Condizioni di applicazione
In presenza delle condizioni previste, prima fra tutte la verifica del requisito reddituale per l’anno 2025, il sostituto d’imposta applica il regime in via automatica senza la necessità che il lavoratore presenti specifica istanza.
Al dipendente è comunque riconosciuta, tramite espressa rinuncia scritta, la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria.

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L’articolo 14 Legge di Bilancio 2026 (Legge 199 del 30/12/2025) ha modificato la disciplina fiscale dei buoni pasto elettronici.
La novità riguarda il valore monetario non imponibile dei ticket restaurant elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
Fino a Dicembre 2025 il buono pasto elettronico era esente da contribuzione previdenziale e fiscale fino a 8,00 euro giornalieri; da Gennaio 2026 la Legge di Bilancio ha incrementato tale limite fino a 10,00 euro giornalieri.
Nessuna modifica, invece, per:
• buoni pasto cartacei il cui limite di esenzione rimane confermato a 4,00 euro al giorno;
• le indennità sostitutive di vitto riconosciute ai lavoratori nel settore dell’edilizia, nelle strutture temporanee o impiegati presso unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione per i quali il limite di esenzione rimane di euro 5,29 giornalieri.
Qualora il valore del buono pasto corrisposto sia superiore a tali limiti il valore eccedente sarà soggetto a imposizione sia previdenziale che fiscale.

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