1 Premessa
Il nuovo concordato preventivo biennale è dedicato ai contribuenti di minori dimensioni e disciplinato dal Titolo II (artt. 6-39) del DLgs. 12.2.2024 n. 13.
Attraverso questo istituto si intende far affiorare spontaneamente materia imponibile utilizzando le nuove tecnologie e i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, mediante l’istituzione sarà possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025 per i soggetti “solari” in sede di prima applicazione), previo accordo tra il singolo contribuente e l’Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il concordato non ha effetti sulla disciplina IVA.
2 Ambito soggettivo
Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie:
• I soggetti che applicano gli ISA;
• I contribuenti in regime forfettario di cui alla L. 190/2014 per cui il concordato si applica in via sperimentale solo per il periodo d’imposta 2024.
3 Determinazione del reddito
Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate utilizzando i dati:
• Forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P (modello ISA 2024) o del quadro LM (modello redditi PF 2024);
• Relativi ai modelli ISA;
• Presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.
Il reddito proposto non tiene conto di diversi elementi che seguono la disciplina fiscale ordinaria anche in caso di adesione all’istituto.
3.1 Determinazione del reddito di lavoro autonomo
Il reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato viene quantificato dall’Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie previste dal TUIR, cioè come differenza tra:
• I compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili;
• Le spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.
Tuttavia, il reddito proposto non tiene conto:
• Delle plusvalenze e minusvalenze;
• Dei redditi o delle quote derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR.
Il saldo tra essi determina una corrispondente variazione del reddito concordato.

3.2 Determinazione reddito d’impresa
Il reddito d’impresa oggetto di concordato viene quantificato dall’Agenzia delle Entrate in base alle regole ordinarie previste dal TUIR applicabili secondo al regime adottato nel caso specifico. Ad esempio, se si tratta di contabilità semplificata si farà riferimento ai criteri dell’art. 66 del TUIR.
Tuttavia, il reddito conteggiato non tiene conto di:
• plusvalenze e minusvalenze;
• sopravvenienze attive e passive;
• redditi o quote riguardanti partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti a IRES.
Il saldo tra essi determina una corrispondente variazione del reddito concordato in base a quanto annunciato dalle singole disposizioni applicabili.
3.3 Determinazione reddito prodotto in regime forfettario
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo concordato, su cui verrà applicata l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% in caso di nuova attività), viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate in base ai dati dichiarati e alle informazioni a disposizione dell’ente secondo le regole proprie del regime.
I contributi previdenziali obbligatori versati dal soggetto rimangono deducibili dal reddito stabilito come indica l’art. 1 co. 64 della L. 190/2014.
4 Procedura di accesso
La proposta di concordato viene enunciata dall’Agenzia delle Entrate in base, tra l’altro, dei dati che devono esserle comunicati a cura del contribuente tramite compilazione:
• del quadro P del modello ISA 2024 per i soggetti ISA;
• della sezione VI del quadro LM del modello redditi 2024 per i contribuenti in regime forfettario.
La trasmissione di dati richiesti nei quadri sopra indicati, della proposta di reddito concordato e la relativa accettazione, avverranno tramite un software che sarà reso disponibile dall’Agenzia entro il 15.6.2024 per i soggetti ISA ed entro il 15.07.2024 per i forfettari.
Per i contribuenti in regime forfettario e i soggetti “solari” che applicano gli ISA, l’adesione al nuovo istituto si effettuerà con la presentazione del modello redditi 2024 entro il 31.10.2024.
4.1 Accettazione della proposta
Accettando la proposta enunciata dall’Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi pattuiti nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.
5 Effetto del concordato – esclusione da accertamenti
Per i periodi d’imposta definiti dal concordato, i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non subiranno accertamenti induttivi e presuntivi.
Anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potrebbero essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

Tabella riassuntiva
Concordato preventivo biennale 2024 - 2025 (soggetti “solari”)

Ambito soggettivo: contribuenti a cui si applicano gli ISA - contribuenti in regime forfettario.

Cause di esclusione: debiti tributari con riferimento al 2023 superiori a 5.000,00 euro - omessa presentazione delle dichiarazioni relative al 2021, 2022 o 2023 - condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per false comunicazioni sociali, autoriciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi nel 2021, 2022 o 2023 - inizio attività nel 2023 e altre cause di esclusione dagli ISA.

Effetti del concordato: redditi ai fini imposte dirette e IRAP prestabiliti per il 2024 e 2025 (solo 2024 per i contribuenti forfettari) - regime premiale ISA (solo soggetti ISA) - esclusione da accertamenti (salvo decadenza dal concordato).

Cessazione: variazione dell’attività svolta - cessazione dell’attività - circostanze straordinarie sfavorevoli (da individuare con DM).

Decadenza: accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività comunicate superiori al 30% di quanto espresso relativamente ai periodi d’imposta 2023-2025 - presentazione di una dichiarazione integrativa del modello redditi 2024 - verificarsi di una causa di esclusione - omesso versamento delle imposte concordate - violazione di non lieve entità.

 

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

Sono numerose le novità relative alla modalità di invio dei dati delle spese mediche per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Alcune di queste riguardano le spese sostenute nel 2020 da inviare entro il prossimo 1 febbraio 2021, mentre altre riguardano le spese che saranno sostenute a partire dal 2021: in quest’ultimo caso la trasmissione va effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
La materia, ampiamente regolata dal D.Lgs. n. 175/2014, è stata modificata dal D.M. n.270 del 19 ottobre 2020.


In primo luogo, il nuovo D.M. richiede esplicitamente che vengano fornite nuove informazioni, in particolare relative alla modalità di pagamento: la detrazione IRPEF del 19% sarà riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili (si dovrà indicare non lo specifico metodo di pagamento, ma indicare solo “tracciabile”, “non tracciabile”).
L’obbligatorietà è prevista per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie, non rientranti nelle fattispecie escluse indicate dall’art. 1 comma 680 della Finanziaria 2020, ed è facoltativa solo per le spese di medicinali e di dispositivi medici e per le spese inviate dalle strutture specialistiche pubbliche o private accreditate al SSN: in queste ultime fattispecie si potrà beneficiare della detrazione anche pagando in contanti.


A partire dal 2021, sarà necessario indicare anche il tipo di documento fiscale, così da distinguere le fatture da altri documenti fiscali. Non solo. Per le spese 2021, così come avviene nella fatturazione elettronica, è richiesta l’indicazione dell’aliquota IVA o della natura dell’operazione qualora l’IVA non venisse applicata.


Inoltre, vista la possibilità per il soggetto che sostiene la spesa sanitaria di esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, il Decreto in esame prevede che il soggetto è comunque tenuto a trasmettere al STS i dati relativi alla spesa oggetto di opposizione ma, ai fini dell’opposizione, non verrà trasmesso il codice fiscale. Importante inoltre, indicare nell’apposito nuovo campo l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati.

Lo Studio rimane a completa disposizione. 

 

Approvato ieri notte dal Consiglio dei Ministri, il Decreto Ristori Quater si impegna, ancora una volta, ad offrire sostegno alle aziende e ai professionisti colpiti dall’emergenza Covid-19.


La prima novità di cui vogliamo parlare è la proroga della scadenza di alcune tasse, a prescindere dalla zona o dal settore di appartenenza. Infatti, il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.


Tale proroga viene estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Per questi soggetti vengono inoltre sospesi i versamenti dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva, in scadenza nel mese di dicembre. Tale sospensione si applica anche a tutte le attività economiche che sono state chiuse con il Dpcm del 3 novembre, a quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, ai ristoranti nelle zone arancioni e rosse, a tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.


Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.



Sono rinviate a marzo 2021 (invece che dicembre 2020) le scadenze dei pagamenti per la “Rottamazione ter” ed il “saldo e stralcio”, previsti dal D.L. 18/2020.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Augurandoci di fare cosa gradita ai nostri Clienti e a chiunque ci legge, di seguito inseriamo alcuni chiarimenti inerenti la misura del Cashback che prenderà avvio a partire dal 8 dicembre. 

Il CASHBACK è uno strumento introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019 art. 1 comma 288). Tale normativa viene poi aggiornata dal D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, che regola la materia attribuendo alla Consap Spa il compito di erogare tali rimborsi, e dal tanto atteso Decreto del Mef entrato in vigore a fine novembre: è proprio questo che ha regolato in toto la misura, posticipando di fatto la data di partenza del piano. Infatti l’intenzione iniziale era di dare avvio al Piano a partire dal 1° dicembre ma, vagliati i numeri ancora troppo alti di contagi e considerando che tale misura incentiva lo shopping fisico, si è deciso di posticiparne l’inizio. Nel decreto, dunque, si predispongono le misure attuative per l’EXTRA CASHBACK affermando che tale misura sarà sperimentale per l'intero periodo natalizio e che per tutto il 2021 e per un periodo del 2022 saranno invece previsti strumenti simili su base non mensile ma semestrale.


L’incentivo EXTRA CASHBACK previsto per il mese di dicembre, facente parte del più ampio piano “Italia Cashless” (comprensivo di altri interventi, tra cui la Lotteria degli scontrini) è finalizzato a incentivare l’uso di strumenti di pagamento elettronici per spese di ogni genere e tipo: negozi, ristoranti, supermercati, artigiani e professionisti. Non importa dove né quanto si spende: importa quale strumento di pagamento si sceglie di utilizzare.


Secondo questo strumento sono sufficienti 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, bancomat e Satispay per ottenere il 10% di rimborso su tutti gli acquisti fisici fatti in negozi, bar, professionisti, ristoranti. Non sono però validi gli acquisti effettuati online, le operazioni eseguite presso gli sportelli ATM, i bonifici SDD per gli addebiti diretti su conto corrente e le operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente.
La soglia minima di acquisti è stata fissata quindi a 10 (senza però individuare un minimo di spesa), con la conseguenza che in un mese si potrà maturare già fino a 150 euro di rimborso, a fronte di una spesa di 1500 euro.
Riguardo invece alla più ampia misura del CASHBACK prevista a partire da gennaio: salvo modifiche future, per ora sappiamo che dal mese di gennaio il rimborso sarà effettuato con un minimo di acquisti pari a 50 ogni sei mesi: il rimborso massimo che si potrà ottenere ogni sei mesi sarà pari a 150 euro a fronte di una spesa semestrale pari a 1500 euro.


Ma nella pratica, come funziona?
Per prima cosa, il soggetto che intende beneficiare di questa misura deve assicurarsi di essere in possesso dello Spid (in alternativa si può utilizzare la Carta di Identità Elettronica), ovvero dell’identità digitale che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e non solo. In alcuni settori lo Spid è obbligatorio da ottobre ma si pensa che entrerà, sempre più insistentemente, a far parte del nostro quotidiano. Ecco perché consigliamo di farlo il prima possibile, e con un po' di anticipo viste le tempistiche un po' dilatate di alcuni provider.


Dopo aver scaricato sul cellulare l’applicazione “IO”, bisognerà effettuare l’accesso tramite le credenziali SPID o CIE. In seguito, in fase di registrazione Cashback, bisognerà indicare, oltre all’IBAN per gli eventuali futuri rimborsi, gli estremi identificativi di uno o più carte di credito, carte di debito o prepagate (Amex, Bancomat, Diners, Maestro, Mastercard, PostePay, VISA, V-Pay) o attivare il Cashback sull’account Satispay. Una volta registrato, si può procedere agli acquisti, ricordandosi però di utilizzare esclusivamente gli strumenti di pagamento elettronici inseriti precedentemente nell’App.

Prima di procedere agli acquisti, in particolare in questa fase prettamente sperimentale, è opportuno chiedere al commerciante se è in possesso di dispositivi di accettazione di carte abilitato a partecipare correttamente all'iniziativa. Il commerciante, per rendere disponibile il servizio e agevolare tali acquisti , dovrebbe contattare il proprio fornitore dei dispositivi di accettazione di carte e app di pagamento. 


Il SUPER CASHBACK è invece uno strumento differente, che sarà disponibile a partire dal 1 gennaio 2021, e che permette ai maggiori utilizzatori semestrali del denaro elettronico di potere concorrere ad un cashback pari a 1500 euro (sempre ogni 6 mesi). La finalità è la medesima – ridurre le transazioni non tracciate con denaro contante – e, per ora, è sufficiente sapere che in seguito alla registrazione all’applicazione IO per la misura Extra cashback, l’utente è già abilitato a concorrere a questo ulteriore rimborso, utilizzando i medesimi strumenti di pagamento inseriti. 

 

Nel nuovo D.L. vengono introdotte misure destinate alle attività economiche interessate dalle restrizioni disposte a tutela della salute in seguito al Dpcm di settimana scorsa e al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.
Di seguito le novità che potrebbero interessare maggiormente i nostri clienti:


Il Fondo perduto già previsto nel decreto ristori precedente è stato ampliato, ricomprendendo una categoria più ampia di beneficiari (bar, gelaterie, pasticcierie, alberghi, …) e aumentando la sua portata del 50% rispetto al decreto di ottobre.


Viene anche riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto a favore delle attività presenti all’interno dei centri commerciali e a favore dei soggetti con partita IVA, che svolgono nelle zone rosse una delle attività indicate dall’allegato 2.


La previsione secondo cui il credito d’imposta possa essere ceduto al proprietario dell’immobile locato (in misura pari al 60% dell’affitto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre), viene estesa anche alle attività commerciali che beneficiano dei nuovi fondi, se esercitano in Regioni individuate come zone rosse.
Per le stesse, è altresì prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU, la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per i mesi di novembre e dicembre (se in altre zone, la sospensione è prevista solo per il mese di novembre).


Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre. Inoltre, per i soggetti a cui si applicano gli Isa, viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap.


Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti riguardanti le zone arancioni e gialle.


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