Sono numerose le novità relative alla modalità di invio dei dati delle spese mediche per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Alcune di queste riguardano le spese sostenute nel 2020 da inviare entro il prossimo 1 febbraio 2021, mentre altre riguardano le spese che saranno sostenute a partire dal 2021: in quest’ultimo caso la trasmissione va effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
La materia, ampiamente regolata dal D.Lgs. n. 175/2014, è stata modificata dal D.M. n.270 del 19 ottobre 2020.


In primo luogo, il nuovo D.M. richiede esplicitamente che vengano fornite nuove informazioni, in particolare relative alla modalità di pagamento: la detrazione IRPEF del 19% sarà riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili (si dovrà indicare non lo specifico metodo di pagamento, ma indicare solo “tracciabile”, “non tracciabile”).
L’obbligatorietà è prevista per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie, non rientranti nelle fattispecie escluse indicate dall’art. 1 comma 680 della Finanziaria 2020, ed è facoltativa solo per le spese di medicinali e di dispositivi medici e per le spese inviate dalle strutture specialistiche pubbliche o private accreditate al SSN: in queste ultime fattispecie si potrà beneficiare della detrazione anche pagando in contanti.


A partire dal 2021, sarà necessario indicare anche il tipo di documento fiscale, così da distinguere le fatture da altri documenti fiscali. Non solo. Per le spese 2021, così come avviene nella fatturazione elettronica, è richiesta l’indicazione dell’aliquota IVA o della natura dell’operazione qualora l’IVA non venisse applicata.


Inoltre, vista la possibilità per il soggetto che sostiene la spesa sanitaria di esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, il Decreto in esame prevede che il soggetto è comunque tenuto a trasmettere al STS i dati relativi alla spesa oggetto di opposizione ma, ai fini dell’opposizione, non verrà trasmesso il codice fiscale. Importante inoltre, indicare nell’apposito nuovo campo l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati.

Lo Studio rimane a completa disposizione. 

 


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