L’articolo 6 D.L. 92/2025 ha posticipato al 2026 l’operatività della decontribuzione sancita dalla Legge di Bilancio 2025 in favore delle donne lavoratrici madri di 2 o più figli assunte a tempo indeterminato ed introdotto il “Nuovo Bonus Mamme” per l’anno 2025.
L’INPS con la Circolare 139/2025 ne illustra la disciplina e fornisce le indicazioni per la presentazione della domanda di richiesta.
Soggetti beneficiari
L’accesso al beneficio spetta alle donne lavoratrici titolari di un reddito da lavoro subordinato, ad esclusione delle lavoratrici domestiche, o autonomo che soddisfino specifici requisiti.
I requisiti
1. LAVORATRICI MADRI
Alla data del 01/01/2025 o, comunque, entro il 31/12/2025 le lavoratrici devono essere madri:
• di 2 figli di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni;
• di 3 o più figli di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.
L’Istituto precisa che sono ricompresi i figli in adozione o in affidamento preadottivo e che non vi è alcuna decadenza dal beneficio nel caso di premorienza del figlio o affidamento esclusivo di uno o più figli al padre.
Se il requisito si perfeziona in un momento successivo al 01/01/2025 il diritto al Bonus decorre dal mese in cui matura il requisito, ovvero dal mese di nascita/adozione/affidamento e cessa nel momento in cui si perfeziona la condizione di decadenza ossia il compimento del decimo o diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
2. TITOLARITA’ DI UN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE
Le lavoratrici madri devono essere titolari di un rapporto di lavoro:
• Subordinato a tempo sia determinato che indeterminato, ad esclusione del rapporto di lavoro domestico, ma compreso il rapporto di lavoro a chiamata e a scopo di somministrazione per i mesi di vigenza del contratto se a termine.
• Autonomo per i soli mesi di effettiva attività lavorativa per le iscritte alla Gestione Separata e per i mesi di iscrizione alla Cassa o Fondo di riferimento nell’anno 2025.
Alla luce di ciò, il Bonus Mamme è riconosciuto alle donne lavoratrici madri di:
• 2 figli di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni assunte con contratto a tempo determinato o indeterminato o lavoratrici autonome;
• 3 o più figli di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni con contratto a tempo determinato o autonome; nel caso in cui siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non hanno diritto al Bonus Mamme, ma accedono alla Decontribuzione introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (esonero 100% dei contributi INPS a carico dipendente, nel limite massimo di Euro 3.000 annui ed Euro 250 mensili).
3. LIMITE DI REDDITO
Per poter accedere al beneficio è necessario che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevante ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025 sia pari o inferiore ad Euro 40.000,00.
Misura del beneficio
Il Nuovo Bonus Mamme è pari ad Euro 40,00 mensili, per un massimo di 12 mensilità. Si tratta di un importo netto che non concorre alla formazione del reddito né a fini fiscali né a fini previdenziali né rileva nella determinazione dell’ISEE. L’importo è, inoltre, erogato in misura intera anche nel caso di lavoratrice con contratto a tempo parziale.
Modalità di presentazione della domanda
Il Bonus Mamme è erogato direttamente dall’INPS senza, pertanto, passare da busta paga, previa presentazione di apposita domanda in modalità telematica attraverso i seguenti canali:
• tramite il sito istituzionale dell’INPS seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”> “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”;
• chiamando il numero verde INPS 803.164 (da rete fissa) o 06/164.164 (da cellulare);
• tramite gli Istituti di Patronato.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda la lavoratrice deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso congiunto dei requisiti previsti; in particolare:
• di essere madre di due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni;
• di essere madre di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni per i casi ammessi;
• indicare i dati anagrafici, la data di nascita e il codice fiscale dei figli;
• di essere una lavoratrice madre dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o autonoma iscritta alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome;
• che la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini del calcolo delle imposte relative all’anno 2025 sia pari o inferiore a 40.000 euro;
• indicare la modalità di pagamento prescelta (accredito su conti dotati di iban o bonifico domiciliato).

La domanda deve essere presentata entro il 09/12/2025 o, se i requisiti maturano dopo tale data, ma, comunque, entro il 31/12/2025, entro il 31/01/2026.

Una volta accolta la domanda, l’INPS procede all’erogazione del beneficio in un’unica soluzione nel mese di Dicembre 2025 o entro il mese di Febbraio 2026 se la domanda è stata presentata successivamente, ma, comunque, entro il termine ultimo del 31/01/2026.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

 

Il 30/10/2025 Confedilizia e i sindacati Filcams-CGIL, Fisascat e Uiltucs hanno firmato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati.
Soggetti interessati
Il rinnovo del Contratto Collettivo interessa lavoratori dipendenti quali, portieri, addetti alle pulizie e altri dipendenti che lavorano per proprietari di fabbricati.
Decorrenza e durata
Per la parte normativa il contratto sarà in vigore dal 01/11/2025, per la parte economica dal 01/01/2026.
Il nuovo CCNL avrà validità fino al 31/10/2028.
Novità
Nel testo dell’accordo le novità riguarderanno i seguenti ambiti:
• Malattia: miglioramento del trattamento della malattia con aumento delle indennità;
• Assistenza sanitaria integrativa: estensione della stessa anche ai familiari a carico;
• Indennità: verrà introdotta l’indennità per la ricezione e consegna delle chiavi delle abitazioni locate;
• Manutenzione ordinaria degli spazi verdi attribuita ai custodi;
• Gestione pacchi: è stato introdotto un modello di ordine di servizio per la ricezione e distribuzione dei pacchi che stabilisce regole precise su orari di consegna, tempo di giacenza e priorità dei pacchi;
• Istituzione di una Commissione paritetica: si occuperà di studiare l’evoluzione delle mansioni e dei ruoli dei lavoratori del comparto nonché di adeguare il contratto alle nuove esigenze del settore.
Aspetti economici
Le parti sindacali hanno previsto aumenti salariali in 3 fasi e statuito un importo Una Tantum di Euro 1.500,00 per i portieri con livelli A3/A4 a copertura del periodo 2023-2025 da erogare in 3 tranche:
• Euro 500,00 nel mese di Novembre 2025;
• Euro 500,00 nel mese di Giugno 2026;
• Euro 500,00 nel mese di Giugno 2027.

Tale importo sarà riproporzionato per gli altri livelli professionali.

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Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa è nato allo scopo di fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti in forza presso aziende che applicano i seguenti CCNL:
• industria metalmeccanica e dell’istallazione di impianti dal 1° ottobre 2017;
• settori dell’area orafo e argentiero dal 1° aprile 2018.
L’iscrizione a MetaSalute è obbligatoria, a eccezione della rinuncia scritta e comunicata dal lavoratore all’azienda di appartenenza.
Soggetti interessati
Hanno diritto all’iscrizione al Fondo i lavoratori dipendenti:
• una volta superato il periodo di prova;
• ai quali si applicano le seguenti forme contrattuali:
• tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time e a domicilio;
• apprendistato;
• tempo determinato di durata non inferiore a cinque mesi a decorrere dalla data d’iscrizione (superamento del periodo di prova).
La registrazione e la copertura della polizza sanitaria è anche prevista per i lavoratori dipendenti distaccati in base alla Legge n. 300 del 1970.
Misura contribuzione
La contribuzione dovuta a MetaSalute è totalmente a carico azienda per un importo di 156,00 euro annui (frazionati in dodici quote mensili di medesimo importo pari a 13,00 euro). La quota comprende le coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto.
Modalità di pagamento
Si evidenzia che dal 1° aprile 2022, il versamento della contribuzione mensile, dovrà essere effettuato esclusivamente con modello F24. Il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. La causale da utilizzare è MET1.
Le aziende aderenti devono aggiornare mensilmente le anagrafiche degli iscritti, comunicando ad esempio le cessazioni o i periodi di aspettativa. Tale adempimento è utile al Fondo per definire il corretto calcolo dell’importo dovuto.
Le omissioni contributive, evidenziate nella sezione saldo azienda, sono sanabili esclusivamente con versamento tramite MAV. Lo stesso verrà generato su specifica istanza nell’apposita area azienda.
In alternativa con bonifico bancario entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento del sollecito.
La mancata regolarizzazione dell’azienda oltre il termine, causa la sospensione delle prestazioni sanitarie per i dipendenti iscritti e i rispettivi nuclei familiari inclusi gratuitamente.
Esposizione flusso UniEmens
Ogni mese i datori di lavoro devono compilare il flusso UniEmens da trasmettere all’INPS.
Le denunce devono riportare il codice contratto alfanumerico attribuito dal CNEL e collegato al CCNL applicato e quello corrispondente al piano scelto dall’azienda.
Modalità d’iscrizione
L’iscrizione dei dipendenti-soci può avvenire alternativamente:
• inserendo manualmente le anagrafiche, nella sezione “Sedi/Dipendenti”, presente nell’area azienda;
• automaticamente, attraverso l’acquisizione del flusso UniEmens.
Periodi di aspettativa coperti da contribuzione
La contribuzione mensile è pari a 13,00 euro al mese anche qualora i lavoratori iscritti siano assenti:
• per malattia;
• per congedo parentale;
• per i periodi di sospensione durante i quali è pagata la retribuzione e/o indennità a carico dell’Istituto previdenziale;
• per effetto dell’istituto della CIG (in tutte le sue tipologie).
Per i lavoratori cessati a causa di un licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 233/1991 ossia ai sensi dell’art. 7, L. 604/1966, che possiedono i requisiti per la NaSPI, la copertura è assicurata per un periodo massimo di dodici mesi.
Cessazione della contribuzione
In caso di cessazione dell’adesione al Fondo, e della relativa copertura sanitaria, l’azienda dovrà comunicare tramite l’area riservata ed entro l’ultimo giorno del mese, le diverse variazioni che attengono sia l’azienda che il dipendente.
La prestazione e l’onere contributivo sono sempre dovuti per l’intero mese in cui viene indicata la data di cessazione della copertura.
Esempio di cessazione copertura avvenuta il 28 gennaio:
• contribuzione dovuta fino al 31 gennaio;
• prestazioni sanitarie fino al 31 gennaio;
• comunicazione della cessazione da compilare entro il 31 gennaio;
• cessazione della contribuzione e delle prestazioni assistenziali dal 1° febbraio.
Trattamento previdenziale e fiscale
La contribuzione a carico azienda è esclusa sia dall’imponibile previdenziale che da quello fiscale del lavoratore, nel limite di 3.615,20 euro, in quanto MetaSalute risulta essere un Fondo iscritto all’Anagrafe dei Fondi ex DM 27 ottobre 2009.
Nei confronti dell’INPS, l’azienda ha l’obbligo di corrispondere il contributo di solidarietà pari al 10%, da calcolarsi solo sulla parte dell’importo a carico del datore di lavoro.

 

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Messaggio Inps numero 2382 del 26/6/2024
Il Decreto Ministeriale 1 febbraio 1957 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha fissato un contributo aggiuntivo, pari allo 0,77% della retribuzione imponibile, da corrispondere all’ex Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie (denominato INAM), a fronte dell’aumento del 30% dell’indennità giornaliera di malattia spettante ai lavoratori dipendenti di esercizi pubblici in genere e pasticcerie, esteso negli anni successivi anche alle mense aziendali (cfr. in tal senso la Circolare INPS n. 71/1985).
L’INPS, precisa con il Messaggio n. 2382 del 26 giugno 2024, che i lavoratori intermittenti sono soggetti alla contribuzione di malattia in misura simile a quella prevista per la generalità dei lavoratori occupati (cfr. Circolare INPS n. 41/2006), ha pertanto ritenuto essenziale introdurre una nuova e specifica codifica pertinente ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente. Il messaggio non indica però, il mese di entrata in vigore del nuovo codice e se lo stesso vada utilizzato anche nel caso di reinvio di denunce pregresse. Si resta in attesa di chiarimenti dall’INPS.
Nello specifico, l’INPS ha annunciato l’inserimento di un nuovo codice <TipoLavoratore>, nominato “IA”, con significato “Lavoratore intermittente addetto ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77%”, con il quale si potrà individuare i lavoratori intermittenti identificati con il codice <TipoContribuzione> “G0” e “H0” alle dipendenze dei datori di lavoro interessati al contributo.

 

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Soggetti che danno diritto alla fruizione dell’incentivo
A partire dal 1° gennaio 2024 e non oltre il 31 dicembre 2026 viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali alle imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori e lavoratrici:
• in possesso del titolo di dottore di ricerca;
• che sono titolari o sono stati titolari di contratti di ricerca presso università o enti di ricerca;
• che sono o sono stati ricercatori a tempo determinato nelle università.
Soggetti beneficiari
L’accesso al beneficio spetta alle imprese che partecipano al cofinanziamento di almeno una borsa di dottorato innovativo, del PNRR, prevista attraverso le convenzioni stipulate con le università in relazione a specifici cicli di dottorato in corso ovvero con le università e le AFAM.
Misura dell’esonero
L’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, è riconosciuto alle imprese beneficiarie nel limite massimo di 7.500 euro per ogni dipendente assunto. Ammonta a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Ogni impresa può richiedere il beneficio nel limite di sole due posizioni attivate a tempo indeterminato e per ciascuna borsa finanziata. Il periodo da prendere in considerazione è di 24 mesi dal 01/01/2024 e massino fino al 31/12/2026.
Richiesta dell’esonero
L’impresa è tenuta a compilare la domanda di accesso all’esonero contributivo, in modalità telematica, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dal MUR e accessibile al link https://dottorati-imprese.mur.gov.it, a partire dal 16 maggio 2024 (ore 12:00). L’esonero contributivo è riconosciuto dal MUR secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o suo delegato, deve, a pena di esclusione, essere corredata dalla documentazione (Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) comprovante il possesso dei requisiti attestanti l’ammissibilità all’esonero unitamente alle copie conformi dei contratti di lavoro del personale assunto, del Modello Unilav di comunicazione dell’assunzione, e in caso di sottoscrizione da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante, alla delega di autorizzazione alla sottoscrizione della domanda di accesso all’esonero contributivo. Ricevuta la domanda, il MUR ne verifica la completezza e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
Il MUR comunica l’esito, mediante la piattaforma informatica:
• l’approvazione, trasmettendo il decreto di concessione per la formale accettazione
• il rigetto.
In caso di approvazione, il MUR comunica all’INPS l’adozione del provvedimento di concessione al fine di consentire la gestione dell’esonero. La sua fruizione non comporta alcun versamento nei confronti dei soggetti attuatori, ma avviene tramite compensazione contributiva dell’impresa nelle denunce mensili presentate all’INPS, secondo le apposite istruzioni operative che saranno fornite dall’ente.
Sanzioni
L’esonero può essere revocato in tutto, parzialmente, o sospeso, in riferimento alla natura della tipologia di irregolarità, alla sua gravità e alla possibilità di regolarizzazione.
In dettaglio:
• in caso di accertata perdita dei requisiti per la fruizione dell’esonero per cause imputabili al soggetto attuatore;
• in caso di mancata attenzione degli obblighi in capo al soggetto attuatore;
• in caso di violazione delle prescrizioni previste dalla normativa operativa e vigente (aiuti di Stato e degli adempimenti specifici derivanti dal regime “de minimis”);
• in caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti europei e di riferimenti per l’attuazione del PNRR.

 

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