L’art. 3 del D.L. n. 104/2020 (poi convertito in Legge n. 126/ 2020 del 13 ottobre 2020) è stato oggetto di specificazione da parte dell’INPS con messaggio n. 4254 (in allegato).
L’articolo in esame introduce infatti la possibilità, per le Aziende che non hanno richiesto settimane di cassa integrazione Covid (salvo i trattamenti di integrazione salariale già usufruiti nei mesi di maggio e giugno 2020), di richiedere e di poter usufruire di un esonero contributivo pari a 4 mesi.
Tali Aziende devono inviare un’apposita istanza all’Inps indicando determinati elementi. Inps, una volta verificati i dati trasmessi, attribuirà un codice di autorizzazione alla posizione contributiva oggetto di domanda, con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020.
Per conoscere in cosa consiste l’esonero in termini pratici e cosa inserire nell’istanza diretta all’Inps, non esitate a contattarci.
Nella sezione “News Commercialisti” trovate le ultime novità fiscali riguardanti il nuovo Decreto Ristori Bis. In questa sede ci occuperemo invece di analizzare le misure introdotte riguardanti la materia lavoristica.
In primo luogo si segnala che l’integrazione salariale viene estesa anche ai lavoratori in forza al 9 novembre 2020, ricordando che resta in vigore la disposizione del D.L. di ottobre, che proroga di 6 settimane (fino al 31 gennaio) la Cassa integrazione ordinaria, l’Assegno ordinario e la Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19. Inoltre, tutte le domande che dovevano essere presentate entro fine settembre, sono rimesse nei termini, con la conseguenza che potranno essere presentate fino al 15 novembre.
Inoltre, per le attività individuate dal D.L. Ristori di ottobre e per le attività individuate all'Allegato 1 del nuovo D.L. Ristori Bis, che operano nelle zone gialle vengono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre. Per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre.
Limitatamente alle Regioni individuate come zone rosse, segnaliamo le due misure del “congedo per i genitori dipendenti” e il “bonus baby sitter”.
Riguardo al congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti, retribuito al 50%, si prevede la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Tale scelta è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni.
Diversamente, per i lavoratori autonomi (iscritti alla Gestione separata e alle gestioni speciali dell’AGO), costretti a casa in seguito alla sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, si prevede il Bonus baby-sitting di 1000 euro per le prestazioni di baby sitting effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, solo se la prestazione lavorativa non può esser svolta in modalità agile e alternativamente ai genitori.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.
Il Decreto in esame contiene misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza: in particolare prevede delle misure di sostegno per tutte quelle attività che sono state soggette a limitazioni e restrizioni dell’ultimo Decreto. Si parla di ristoranti, bar, palestre, piscine, cinema, teatri, discoteche, imprese e partite IVA.
Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi. Il credito d’imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre; è cancellata la seconda rata IMU relativa agli immobili nei quali si svolge l’attività lavorativa oggetto di restrizioni. Ai datori di lavoro privati che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.
Il decreto prevede altre 6 settimane di cassa integrazione, ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legati all’emergenza COVID-19 (di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del d.l. 18/2020), da usufruire tra il 16 novembre 2010 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione dell’attività. Il datore di lavoro deve presentare la domanda all’INPS, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. Quest’ultima potrà così individuare l’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato.
Restano precluse fino al 31 gennaio 2021 sia l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo sia la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Sono esclusi dal divieto i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa o quelli intimati in caso di fallimento.
Vista l’ampia portata del DPCM, oggi ci limiteremo ad individuare le novità apportate sul territorio della Lombardia, individuata come zona rossa dall’Ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre, e che rimarrà in questa zona almeno per 15 giorni.
Le misure che verranno qui descritte sono più restrittive rispetto a quelle previste per le altre Regioni. Infatti, con il DPCM del 3 novembre 2020, il territorio nazionale viene suddiviso in tre aree in base alle criticità riscontrate e per le quali sono previste misure modulari.
Nell’articolo vengono elencate le misure più innovative, invitando quindi il lettore a consultare il testo del Dpcm, allegato al link di cui sopra.
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di fascia rossa, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Per questo motivo ritorna l’autocertificazione, che alleghiamo all’articolo e che va utilizzata quando ci si sposta per i motivi di cui sopra.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; sono sospese le attività di ristorazione ma resta consentita la consegna a domicilio e, fino alle ore ore 22., si consente altresì la ristorazione con asporto. Chiudono tutti i negozi che offrono servizi alla persona, salvo lavanderie, tintorie, parrucchieri e barbieri.
L’obbligo della mascherina coinvolge tutto il territorio nazionale: rimane esente dall’obbligo chi svolge attività sportiva, i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.
Su tutto il territorio nazionale è raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale ed è fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.
Attendiamo la pubblicazione del testo del Decreto Ristori Bis, la cui discussione e approvazione è attesa per oggi, che andrà ad integrare le misure economiche introdotte a fine ottobre dal precedente decreto ristori.

