Nuove regole per l’esenzione contributiva e fiscale
L’articolo 1 comma 677 della Legge n° 160/2019, Legge di Bilancio 2020, ha modificato l’articolo 51 comma 2, lettera c) del DP n° 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi), prevede che dal 1° gennaio del corrente anno l’esenzione da contributi e tassazione per i buoni pasto sarà definita come segue:
• Buoni pasto cartacei l’esenzione scenderà fino a quattro euro compresi (fino al 31/12/2019 era fino a euro 5,29);
• Buoni pasto in formato elettronico l’esenzione salirà fino a otto euro compresi ( fino al 31/12/2019 era fino a 7,00).
Per gli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, l’esenzione resterà esente ai fini contributivi e fiscali fino al valore giornaliero di euro 5,29.
Le modifiche sopra riportate si applicheranno ai buoni pasto assegnati dal 1° Gennaio 2020.
Si attendono le necessarie circolari dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate.
Ritenute su appalti e regolarità fiscale
Dal 1° gennaio 2020 sono entrare in vigore misure atte a contrastare l’illecita somministrazione di manodopera.
La novità è rivolta ad evitare il mancato pagamento delle ritenute fiscali, l’abuso delle compensazioni e l’evasione in materia di IVA.
A partire dal 1° Gennaio:
• Sono previste nuove regole di pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori, controlli e responsabilità del committente
• Sono introdotti limiti alla compensazione mediante F24
Appaltatori, subappaltatori e affidatari di opere o servizi sono obbligati a procedere al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori in forza nei singoli appalti con deleghe di pagamento ben distinte.
Nel contempo il committente dovrà verificare l’avvenuto versamento delle ritenute da parte degli appaltatori, subappaltatori o affidatari di opere e servizi, nonché la quadratura dei versamenti con i dati trasmessi. In caso di discordanze o irregolarità si dovrà procedere al blocco dei pagamenti a favore di questi soggetti, pena l’applicazione di sanzioni tributarie.
Per verificare quanto sopra, le deleghe di versamento dovranno essere trasmesse al committente entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, allegando un elenco completo dei lavoratori occupati nell’appalto con tutti i dati necessari a l controllo.
Nell’ambito di applicazione della norma rientrano tutti i sostituti d’imposta, compresi i condomini, il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore.
Nello specifico si tratta dell’affidamento ad un’impresa che conclude una o più opere/servizi, di importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, caratterizzati da contratti con utilizzo di manodopera.
Adempimenti appaltatore
Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici, dovranno effettuare il versamento delle ritenute fiscali trattenute ai lavoratori dipendenti con distinte separate per ciascun committente.
Viene istituito il codice 09 identificativo del soggetto committente, da inserire nel Modello F24. Entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del versamento il Modello F24 dovrà essere trasmesso al committente congiuntamente ad un elenco nominativo dei lavoratori che sono stati impiegati nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente. L’elenco dovrà contenere le ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore per l’esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare delle retribuzioni collegate alla prestazione, il dettaglio delle ritenute fiscali.
Adempimenti committente
Il committente deve analizzare e verificare nel dettaglio i dati ricevuti dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice.
In caso di mancato versamento o altre anomalie, è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati e darne comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Certificazione di regolarità
Tali nuove disposizioni non trovano applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie, comunicano con specifica certificazione al committente la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento:
• Essere in attività da almeno tre anni
• Essere in regola con gli obblighi dichiarativi
• Di non aver iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti di riscossione relativi alle imposte sui redditi etc.
• La certificazione è messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
• La certificazione ha validità 4 mesi
Per quanto sopra, si attende che l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile tale servizio entro e non oltre il 31 Gennaio 2020, per consentire il versamento del 16 Febbraio.
Si auspicano tempestivi chiarimenti.
Riferimenti
Legge n° 157 del 19 Dicembre 2019
Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) – disciplinato dall’art. 13 all’art. 17 del D.Lgs. 81/2015 – è il contratto con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi.
In caso di mancata previsione da parte della contrattazione collettiva, i casi di utilizzo del contratto di lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. È possibile ricorrere al lavoro a chiamata, nel silenzio del CCNL, solo per le esigenze dettate dal Regio Decreto n. 2657/1923 che siano di carattere discontinuo o intermittente.
Il contratto di lavoro a chiamata
FORME E CONTENUTI:
• forma scritta;
• indicazione della durata a tempo determinato o indeterminato del contratto;
• luogo della prestazione;
• il trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore;
• forme e modalità con le quali il datore di lavoro è autorizzato a richiedere la prestazione lavorativa;
• la rilevazione delle presenze;
• le modalità e i tempi di pagamento della retribuzione e dell’eventuale indennità di disponibilità;
• le misure di sicurezza adottate nell’ambiente lavorativo;
CONDIZIONI E PRECISAZIONI:
• è possibile solo per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
• solo con soggetti di età inferiore a 24 anni (in questo caso le prestazioni a chiamata devono concludersi entro il compimento del 25esimo anno di età) o superiore a 55 anni, anche pensionati;
• ammesso tra le stesse parti per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate nell’arco di 3 anni solari (superato tale limite il contratto si trasforma a tempo indeterminato);
• il rapporto di lavoro non può essere a tempo parziale;
• può essere stipulato con o senza indennità di disponibilità: nel primo caso (art. 16 d.lgs. 81/2015), a fronte della garanzia che il lavoratore offre al datore di lavoro di rispondere alle chiamate, quest’ultimo gli corrisponderà l’indennità di disponibilità, comunque divisibile in quote orarie, stabilita dal CCNL di appartenenza o, in mancanza dal Decreto del Ministero del Lavoro; nel secondo caso, il lavoratore non è obbligato a rispondere alla chiamata con la conseguenza che, durante i periodi di inattività, non ha diritto a ricevere alcun trattamento economico e normativo;
• il trattamento economico, pro quota oraria, normativo e previdenziale è quello fissato dal CCNL ed è proporzionato in ragione dell’effettiva prestazione lavorativa eseguita; non può essere inferiore a quello riconosciuto ad un lavoratore di pari livello;
• il lavoratore è conteggiato nella forza lavoro aziendale in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre;
Comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego il giorno prima dell’inizio del contratto (a cura del consulente)
Comunicazione telematica
In occasione dell’inizio di ogni chiamata, anche lo stesso giorno e senza la necessità di indicare l’orario di lavoro, o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 gg sussiste l’obbligo di comunicazione amministrativa attraverso:
• Il servizio informatico tramite il sito Cliclavoro: l’azienda si dovrà preventivamente registrare sul sito di Cliclavoro e inviare la richiesta di accreditamento a “Servizi Lavoro,” selezionando “Gestione Intermittenti”. (solo per le aziende registrate a Cliclavoro, abilitate all’utilizzo del lavoro intermittente e limitatamente a prestazioni da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione è prevista la possibilità di invio tramite SMS che deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore; il numero al quale inviare la comunicazione è 3399942256);
• Via email: scaricare e compilare il MODELLO UNI_INTERMITTENTI (link: https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Documents/UNI_Intermittenti_giugno2015.pdf); generare il file xml cliccando sul bottone presente sul modulo e inviarlo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
• Tramite l’APP Lavoro Intermittente: dopo avere effettuato il login, occorre inserire nella sezione “Invia nuova comunicazione” il codice fiscale del lavoratore, le date di inizio e di fine della prestazione e il codice della comunicazione obbligatoria.
Con circolare n° 140 del 19 Novembre 2019, l’Inps recepisce l’indirizzo della Corte di Cassazione in merito alla fruizione da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri per allattamento di cui all’articolo 40 del D.Lgs n° 151/2001.
Nel caso di madre lavoratrice autonoma, viene riconosciuta al padre lavoratore dipendente la facoltà di astensione dal lavoro con utilizzo dei riposi giornalieri (allattamento) di cui all’art. 40 del D.Lgs n° 151/2001, a prescindere dall’utilizzo dell’indennità di maternità da parte della madre.
L’articolo 40 prevede che il padre lavoratore possa usufruire di periodi di riposo giornalieri durante il primo anno di vita del bambino, nei seguenti casi:
• Figli affidati al solo padre
• Madre che non sia lavoratrice dipendente
• Morte o grave infermità della madre
• In alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non li utilizza
Finora l’Inps aveva escluso il padre dal diritto di usufruire dei riposi giornalieri (nel caso di madre lavoratrice autonoma) se non dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto e sempre che la stessa non avesse chiesto di fruire ininterrottamente anche del congedo parentale.
Tuttavia la Corte di Cassazione in data 12/09/2018 è intervenuta con la sentenza n° 22177/2018 prevedendo un diverso orientamento. Pertanto l’inps, al recepimento di quanto sopra, conferma che nel caso di madre lavoratrice autonoma, il padre può fruire dei permessi di riposo giornaliero dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o per gli affidamenti nazionali o internazionali dei minori ( a prescindere dal godimento dell’indennità di maternità della madre).
Ambito di applicabilità
In relazione alle indicazioni Inps, quanto sopra viene considerato per le domande pervenute e non ancora concluse.
Interessante da ricordare che a richiesta degli interessati, tali indicazioni potranno essere considerate per gli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione o non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Si attendono da parte della sede ulteriori istruzioni riferite agli applicativi infornatici.
Con la Circolare Inps numero 45 del 22/03/2019, vengono fornite indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
Dal 1° Aprile le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente in via telematica all’Inps.
Le domande cartacee già presentate al proprio datore di lavoro fino alla data del 31/03/2019 con il Modello ANF/DIP, per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, non dovranno essere reiterate, ma saranno gestite dal datore di lavoro, il quale continuerà ad effettuare i relativi conguagli al più tardi entro la denuncia Uniemens del mese di Giugno 2019.
Le domande presentate con la nuova modalità saranno istruite direttamente dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare.
Al cittadino richiedente saranno inviati solo eventuali provvedimenti di reiezione.
Si potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla sezione “Consultazione domanda”. In caso di variazione del nucleo familiare o condizioni che modificano le condizioni, il lavoratore interessato dovrà presentare sempre in via telematica , una domanda di variazione, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.
La trasmissione della domanda dovrà avvenire attraverso i seguenti canali :
• WEB : servizio on line dedicato (possesso di di Pin dispositivo, identità SPID o CNS);
• Patronati o intermediari dell’Istituto.
Qualora il datore di lavoro risultasse non attivo (cessato o fallito) il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto nel limite della prescrizione quinquennale (punto 3.3 della circolare).
L’Inps successivamente alla ricezione della domanda e al calcolo degli importi, metterà a disposizione del datore di lavoro le risultanze in una specifica Utility, presente nel cassetto previdenziale aziendale.
Il datore di lavoro conguaglierà gli importi indicati dall’Inps sulla base del contratto sottoscritto e alla presenza /assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore a quella stabilita dall’Inps.
Nel caso in cui il lavoratore richieda assegni familiari arretrati, il datore di lavoro è tenuto a pagare e conguagliare esclusivamente gli importi relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.
Nei casi ove sia previsto il rilascio di Autorizzazione agli Assegni familiari, il lavoratore dovrà comunque presentare la domanda tramite la procedura telematica “Autorizzazione Anf” corredata di tutta la documentazione necessaria e inviare altresì la domanda di “ANF DIP” in vigore dal 01/04/2019.
Eventuali successivi messaggi dell’Istituto, forniranno ulteriori istruzioni per la gestione.

