L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con lettera circ. 15.3.2018 n. 50, ha fornito istruzioni al personale ispettivo relativamente alle collaborazioni occasionali dei familiari, al fine di uniformare l’attività di vigilanza.
Si riassumono di seguito le indicazioni emanate.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di concerto con il Ministero del lavoro nonché con l’INPS e l’INAIL, ha fornito alcune in materia di collaborazioni rese dai familiari nell’impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell’assoggettamento al regime previdenziale previsto per le relative Gestioni speciali dell’INPS.

L’INL, innanzitutto, ha premesso che, l’esame delle attività prestate dai collaboratori/coadiuvanti familiari non può prescindere da una valutazione caso per caso delle singole fattispecie.

Nelle ipotesi di un familiare pensionato, che non assicuri una presenza continuativa, oppure di un familiare che abbia già un impiego a tempo pieno, la prestazione lavorativa può essere verosimilmente ricondotta ad esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte e, di conseguenza, essere considerata “occasionale”. Il familiare, pertanto, viene escluso dall’obbligo di iscrizione alla gestione INPS.

Per valutare altre ipotesi, l’INL ha ritenuto di fornire al personale ispettivo un mero indice di valutazione di occasionalità della prestazione, prendendo come riferimento i criteri adottati dal legislatore per il settore dell’artigianato (90 giorni nell’anno solare, frazionabili in ore, ossia 720 ore annue).
Tale parametro può risultare utile anche in relazione al settore turistico, con la precisazione che, nel caso si tratti di prestazione resa nell’ambito di attività stagionali, lo stesso indice andrà riparametrato in funzione della durata effettiva dell’attività stagionale (ad es. per una durata stagionale di tre mesi, 90:365x90 = 22 giorni).

Il criterio di valutazione individuato non è destinato ad operare in termini assoluti e, qualora si prescinda dalla sua applicazione, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.

Le indicazioni fornite sono riferite agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell’INPS, mentre per quanto riguarda la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL restano valide le precisazioni contenute nella lettera circ. n. 14184/2013 del Ministero del lavoro.
 
L’abitualità e la prevalenza dell’attività svolta dal familiare non costituiscono un requisito di assicurabilità ai fini INAIL, come avviene ai fini INPS. L’obbligo assicurativo INAIL, pertanto, scatta quando una prestazione lavorativa è ricorrente e non meramente accidentale.
Il Ministero del Lavoro, con la citata lettera circ. n. 14184/2013, ha precisato che si considera accidentale una prestazione resa una/due volte nell’arco dello stesso mese a condizione che nell’anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative nell’anno.

 


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