In attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea e proprio per incentivare l’occupazione giovanile nel biennio 2021-2022 per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine, la Legge 178 del 30/12/2020 ha previsto un esonero contributivo nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro (aziende e professionisti) .
L’incentivo avrà una durata massima di 36 mesi nel limite massimo di euro 6000,00 annui.   
L’incentivo è riconosciuto ai lavoratori che alla data di assunzione o di trasformazione non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. 
L’esonero sarà fruibile dalle aziende che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione né procedano nei nove mesi successivi a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati nella medesima qualifica.
L’esonero non potrà essere fruito in caso di conferma dell’apprendista o in caso di alternanza scuola lavoro.  
I neoassunti non devono aver intrattenuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato precedente (salvo l'ipotesi di periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato).
L'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
Lo Studio rimane a completa disposizione per approfondire la tematica 

Entrata in vigore per effetto di uno dei decreti attuativi del Jobs Act sul riordino degli ammortizzatori sociali, la Naspi è una prestazione economica erogata dall’Inps istituita per gli eventi di disoccupazione involontaria. Essa, dunque, spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente il posto di lavoro e che abbiano almeno 13 settimane lavorate nei quattro anni precedenti la disoccupazione e almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. La domanda va presentata all’Inps in modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro: a seconda di quando viene presentata, l’importo decorre da un termine differente.

Alla Naspi possono altresì accedere i lavoratori che abbiano dato le dimissioni per giusta causa e per risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione e a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda. Inoltre possono accedere al beneficio anche i lavoratori che si licenziano in seguito all’ accettazione dell'offerta di conciliazione e in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla sua residenza.

In seguito all’emergenza Covid, l’art. 14, c. 3 del D.L. 104/2020 (conv. in L. 126/2020) ha introdotto un’altra ipotesi straordinaria di accesso alla Naspi, stabilendo infatti che vi possono accedere anche i lavoratori che aderiscono agli accordi collettivi aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali per incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'INPS con messaggio n. 4464 del 26 novembre, ha chiarito che l'accesso alla prestazione è ammesso fino al 31 gennaio 2021. Per poter accedere alla NASPI, i lavoratori sono tenuti a fare apposita domanda, allegando l’accordo collettivo aziendale e l’eventuale documentazione che attesta l’adesione a tale accordo in sede di presentazione della domanda qualora l’adesione non si evinca nell’accordo stesso.

Tra le tante e complesse novità, il Decreto “Ristori quater” (D.L. n. 157 del 30 novembre 2020) ha previsto espressamente all’art. 13 che i trattamenti di integrazione salariale sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, risolvendo di fatto la lacuna del precedente Decreto precedente che non permetteva di richiedere l’integrazione salatale per i lavoratori assunti successivamente alla data del 13 luglio 2020.

Il Decreto Ristori quater all’art. 9 ha confermato l’indennità di 1.000 euro in favore di tutte le categorie di lavoratori già beneficiari della medesima prestazione sulla base del Decreto Ristori del 28 ottobre. L’Inps ha precisato che coloro che hanno già fruito delle indennità sulla base del Decreto “Agosto” non dovranno ripresentare la domanda.

Ma il nuovo Decreto Ristori quater ha altresì ampliato la platea dei soggetti beneficiari, i quali, non avendo fruito delle predette indennità di agosto, potranno inoltrare la richiesta in modalità telematica entro il 15 dicembre 2020. Tali nuovi beneficiari sono:
• i lavoratori stagionali appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
• i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali
• i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
• i lavoratori intermittenti;
• i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
• i lavoratori dello spettacolo.

Per questi soggetti sono enunziati specifici requisiti, per cui si invita a visionare l’art. 9 del decreto esaminato (in allegato al sito).

Per eventuali approfondimenti lo Studio rimane a disposizione.

 

Il Decreto Ristori quater (D.L. n. 157/2020 del 30/11/2020) ha disposto la sospensione dei termini di versamento che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi a:
• ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati
• addizionali regionali e comunali IRPEF operate in qualità di sostituti d'imposta
• contributi previdenziali e assistenziali.


Il termine non è più il 16 dicembre, ma il versamento viene rinviato a marzo 2021: si potrà adempiere con un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione con un massimo di quattro rate mensili di pari importo, il cui primo versamento dovrà essere effettuato sempre entro il 16 marzo prossimo.


I destinatari di questa misura sono molteplici e spesso non è semplice individuarli chiaramente. Vediamoli separatamente: 

In primo luogo, sono beneficiari dell'agevolazione tutti quei soggetti che hanno ricavi o compensi nel periodo d’imposta 2019 non superiori ad un certo importo (50 milioni di euro) e con diminuzione di fatturato almeno pari al 33% (in seguito a confronto tra novembre 2020 e novembre 2019).

I soggetti che hanno avviato l'attività di impresa in data successiva al 30 novembre 2019, potranno beneficiare dell'agevolazione a prescindere dalla presenza di altri requisiti. 

Anche le attività che sono state sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM 3 novembre 2020 che operano sul territorio nazionale, sono soggette alla misura a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (di cui sopra). Queste attività sono, a titolo esemplificativo: parchi tematici o di divertimento, attività di palestre, piscine, centri benessere, centri culturali, spettacoli, concerti, sale cinema, impianti sciistici.


 I soggetti che esercitano attività di ristorazione:
• che operano in aree individuate come Regioni gialle in data 26 novembre, potranno avvalersi della sospensione solo se soddisfano i requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi o se hanno avviato l'attività di impresa in data successiva al 30 novembre 2019.
• che operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (individuate come Regioni arancioni e rosse in data 26 novembre) sono soggette alla misura di sospensione a prescindere dai requisiti di cui sopra.


I soggetti che esercitano attività di cui all’Allegato 2 (in allegato al sito):
• che operano nelle Regioni arancioni e gialle, potranno avvalersi della sospensione in esame solo se soddisfano i requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi o se hanno avviato l'attività di impresa in data successiva al 30 novembre 2019.
• che operano nelle Regioni rosse, così come individuate alla data del 26 novembre 2020, possono beneficiare della misura a prescindere dai requisiti di cui sopra.


I soggetti che esercitano attività alberghiere, agenzie di viaggio e tour operator:
• che operano nelle Regioni arancioni e gialle, potranno avvalersi della sospensione in esame solo se soddisfano i requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi o se hanno avviato l'attività di impresa in data successiva al 30 novembre 2019.
• che operano nelle Regioni rosse, così come individuate alla data del 26 novembre 2020, possono beneficiare della misura a prescindere dai requisiti di cui sopra.


Lo Studio rimane a completa disposizione nell’aiutare i clienti alla corretta interpretazione.

 


Previsto dall’art. 6 c. 1, 3 d.l. 104/2020, convertito, con modificazioni, dal D.L. 126/2020, l’esonero totale dal versamento dei contributi interessa il datore di lavoro che, nel periodo intercorrente tra il 15 agosto e sino al 31 dicembre 2020, abbia assunto nuovo personale con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o abbia trasformato il contratto da tempo determinato ad indeterminato. Vengono ricompresi tra questi i part-time ed i contratti a scopo di somministrazione, ed esclusi i contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e intermittente.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
L’esonero, proporzionalmente ridotto in caso di lavoro a tempo parziale, è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

La circolare INPS n. 133 del 24/11/2020 ha circoscritto inoltre la fattispecie, evidenziando quali contributi e quali fondi non sono oggetto di sgravio.


La medesima Circolare ha inoltre voluto evidenziare come tali agevolazioni non spettano se il datore di lavoro non è in possesso di regolarità contributiva, viola norme fondamentali a tutela del lavoratore, non rispetta gli accordi e contratti collettivi sottoscritti. Inoltre, non sono interessati anche qualora il datore abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.)


Lo Studio rimane a completa disposizione per informare i clienti riguardo allo specifico procedimento di ammissione all’esonero da eseguire sul sito INPS.


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