La disciplina degli incentivi per le assunzioni di disabili disciplinata dall’art. 13 della L. 12.3.1999 n. 68 è stata profondamente modificata dal DLgs. 14.9.2015 n. 151 (art. 10).

Con decorrenza dall’anno 2016 gli incentivi in argomento, aventi un importo variabile dal 35% al 70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali, sono gestiti dall’INPS e fruibili dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Di seguito, si riepiloga il quadro applicativo del provvedimento alla luce delle novità introdotte dal Jobs Act.

LAVORATORI INTERESSATI

Ai sensi della disciplina in vigore, sono interessanti dal provvedimento in esame i lavoratori disabili:

  • con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il DPR 915/78;
  • che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle predette tabelle;
  • con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della lavorativa superiore al 45%.

Pertanto, l’incentivo non è fruibile per le altre categorie protette di lavoratori che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle citate condizioni.

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

Possono beneficiare degli incentivi in argomento tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla L. 68/99, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore, compresi quindi gli Enti Pubblici Economici.
In particolare, sono interessati i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti:

  • dai 15 ai 35, sono obbligati ad assumere un disabile;
  • dai 36 ai 50, devono assumere 2 disabili;
  • oltre i 50, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.

I datori di lavoro presentano la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione.

AGEVOLAZIONI

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1.1.2016.
Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della lavorativa superiore al 45%, l’incentivo è riconosciuto anche per contratti a tempo determinato purché non inferiori ai 12 mesi.
L’incentivo spetta anche per:

  • i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001;
  • i rapporti di lavoro a domicilio che, ai sensi dell’art. 1 della L. 877/73, devono essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità;
  • le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato. In questo caso i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.

In termini generali, gli incentivi sono subordinati all’adempimento degli obblighi contributivi;

  • all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • al rispetto degli altri obblighi di legge;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • alle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi;
  • alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione o la trasformazione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per l’ammissione all’incentivo, l’art. 13 della L. 66/99 stabilisce che il datore di lavoro sia tenuto ad inoltrare all’INPS un’apposita domanda preliminare nella quale vanno indicati:

  • i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;
  • la tipologia di disabilità;
  • la tipologia di rapporto di lavoro e, se a tempo determinato, la sua durata;
  • l’importo dell’imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità.

Entro 5 giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS verifica la disponibilità residua della risorsa e, in caso positivo, se è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo.
Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto previdenziale, il datore di lavoro deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione;
Infine entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’INPS, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

IMPORTO E DURATA DELL’INCENTIVO

Sempre secondo quanto indicato all’art. 13 della L. 66/99, la misura e la durata del beneficio variano in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato:

Lavoratore Misura dell’incentivo Durata
Lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%. 70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali 36 mesi
Lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato con una riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79% 35% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali. 36 mesi
Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% 70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali 60 mesi

Sul punto, va precisato che in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo non può essere fruito durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore, né è commisurabile all’indennità di disponibilità; tali eventuali periodi non determinano, però, uno slittamento della scadenza del beneficio.

COMPATIBILITÀ CON I C.D. "AIUTI DI STATO"

Secondo quanto previsto dal regolamento CE n. 651/2014, l’intensità massima di aiuto concesso ai lavoratori con disabilità non può superare il 75% dei costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato.
Inoltre, sempre secondo la citata disposizione europea, le agevolazioni per le assunzioni di disabili previste dall’art. 13 della Legge 68/99 possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del medesimo regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista, purché tale cumulo non si traduca in un’intensità di aiuto superiore al 100% dei costi salariali in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

Nello specifico:

Tipologia di altra agevolazione Cumulabilità
Agevolazione assunzione Donne e Over ‘50 (L. 92/2012) 100% costo salariale lordo
Esonero contributivo (legge di stabilità 2016) 100% costo salariale lordo
Bonus occupazionale Garanzia Giovani 100% costo salariale lordo
Assunzione Giovani Genitori Non cumulabile
Lavoratori beneficiari del trattamento NASpI Non cumulabile

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