La L. 81/2017 è intervenuta in materia di tutela della maternità e congedo parentale, con riferimento ai lavoratori iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

congedo2L’inps con il messaggio 20.3.2018 n. 2075, ha reso noto che, in seguito alle modifiche introdotte dalla L. 22.5.2017 n. 81, le procedure informatiche di presentazione delle domande di congedo parentale per le lavoratrici iscritte alla gestione separata sono in fase di aggiornamento e che, nelle more, sono fatti salvi i diritti acquisiti in virtù delle nuove disposizioni normative.

Si precisa che il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice madre durante la gravidanza ed il puerperio. Al verificarsi di determinate condizioni (morte o grave infermità della madre ovvero abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre), l’astensione dal lavoro spetta al lavoratore padre (congedo di paternità).
Il congedo parentale è, invece, l’ulteriore periodo di congedo, riconosciuto ad entrambi i genitori, in aggiunta al congedo di maternità.
Per quanto attiene le modifiche apportate dalla L. 81/2017, è stato previsto:
che l’indennità di maternità spetta a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa;
l’aumento del periodo di congedo parentale.

Di conseguenza, fermo restando l’obbligo della sussistenza del requisito contributivo delle 3 mensilità nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, il diritto all’indennità di maternità spetta per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi, anche se l’attività lavorativa non è stata sospesa.
Per quanto, attiene, invece la fruizione del congedo parentale, i mesi di fruizione sono stati elevati da 3 a 6; è stato, inoltre, ampliato da 1 a 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore (in caso di adozioni o affidamenti preadottivi) l’arco temporale di fruizione del suddetto congedo.
A tal proposito, l’INPS, che sta provvedendo ad aggiornare le procedure informatiche di presentazione delle domande, a seguito delle modifiche normative di cui sopra, ha precisato che, nelle more di tale aggiornamento, sono fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata in virtù delle nuove disposizioni normative.

Pertanto, i lavoratori interessati potranno fruire degli ulteriori tre mesi di congedo parentale, dandone comunicazione alla sede INPS territorialmente competente con ogni mezzo idoneo (Racc.a/r, PEC, ecc.).


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