A decorrere dal 2015, in virtù del D.lgs n. 175/2014, l’Agenzia delle Entrate, entro il 15 Aprile di ogni anno, rende disponibile, on line, per tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 TUIR e assimilati, di cui all’art. 50 comma 1 lettere a, c, c-bis, d, g, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento Europeo, i, e l TUIR la dichiarazione precompilata detta anche Mod. 730 precompilato.

Nonostante l’introduzione del modello precompilato rimane, comunque, la possibilità, per il contribuente, di presentare la dichiarazione dei redditi 730/2018 tramite le consuete vie ordinarie.
Quanto alle scadenze previste per quest’anno l’art. 1 comma 394 della Legge di Bilancio 2018 ( Legge 205/2017) ha apportato alcune modifiche al calendario relativo alla presentazione del Modello 730/2018, qualora la compilazione dello stesso sia affidata ai CAF o agli intermediari abilitati, prevedendo termini diversi a seconda del momento  in cui il contribuente presenta la propria dichiarazione richiedendo assistenza fiscale.
In particolare, le scadenze da rispettare sono le seguenti:

  • 29 giugno, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22 giugno;
  • 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;
  • 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 1 al 23 luglio.

Si precisa che la data di presentazione da prendere in considerazione è quella riportata sul Mod. 730-2 e non quella con la quale il CAF o il professionista abilitato ha assunto l’incarico a fornire assistenza fiscale.
Sempre in relazione alle scadenze previste per il 2018 l’art. 1 comma 394 della Legge di Bilancio 2018 ha stabilito una modifica dei termini entro i quali assolvere gli adempimenti riguardanti l’assistenza fiscale:

Presentazione diretta da parte del contribuente

La Legge di Bilancio 2018 conferma quanto già previsto dall’art 4 comma 3 bis D.lgs 175/2014 il quale riconosce al contribuente la facoltà di inviare, tramite il sito web dell’Agenzia delle Entrate, direttamente in via telematica la propria dichiarazione precompilata entro il 23 luglio senza che ciò determini la tardività della presentazione.

Presentazione tramite Caf/intermediari abilitati

L’art 16 comma 1 bis D.M. 164/1999 prevedeva una proroga “a regime”, dal 7 al 23 luglio, del termine per la consegna al contribuente della copia del Modello 730 e del relativo prospetto di liquidazione (Mod. 730-3), nonché per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi comprensive dei Modelli 730-4 a condizione che il Caf o il professionista abilitato avesse inviato all’Agenzia, entro il 7 luglio, almeno l’80% delle dichiarazioni elaborate.
La Legge di Bilancio 2018, stabilisce, a decorrere dal 2018 che i tutti i CAF e gli intermediari abilitati:

  • comunichino all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, il risultato finale delle dichiarazioni;
  • consegnino al contribuente, prima della trasmissione telematica, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del prospetto di liquidazione relativo;
  • trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate tutte le dichiarazioni predisposte entro i termini prefissati e diversificati sulla base del momento di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente all’intermediario autorizzato.

Presentazione tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale

La scadenza per la presentazione della dichiarazione al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale rimane confermata al 7 luglio. Resta, inoltre, invariato il termine del 10 novembre per la trasmissioni delle dichiarazioni integrative.


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