• Infortunio sul lavoro e ripresa dell’attività lavorativa

    La Circolare INAIL n.17/2026 ha disposto nuove istruzioni operative in materia di certificazione medica e ripresa dell’attività lavorativa a seguito di infortunio o malattia professionale.
    Le novità introdotte vanno lette in combinato disposto sia con gli articoli 52,53 e 102 del D.P.R. n.1124/1965 disciplinanti gli obblighi di certificazione e denuncia e le conseguenze medico-legali dell’infortunio, sia con l’art. 41 D.lgs 81/2008 concernente la sorveglianza sanitaria e il giudizio di idoneità della mansione che con l’art. 21 D.lgs 151/2015 relativo alla modalità di trasmissione telematica dei certificati medici.
    All’interno di tale quadro normativo non bisogna dimenticare la Circolare INAIL n. 10/2016 che, istituendo l’obbligo per i medici o le strutture sanitarie di trasmettere direttamente i certificati all’INAIL, esonera contestualmente il datore di lavoro da tale adempimento.

    Il Certificato medico di infortunio
    A seguito di infortunio, qualunque medico o struttura sanitaria cha presti assistenza al lavoratore deve provvedere ad inoltrare telematicamente all’INAIL la certificazione medica di infortunio attraverso la compilazione del MOD 1SS che attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro del dipendente infortunato. Tale modello è utilizzabile sia per primo certificato che per certificati successivi al primo.
    Fondamentale è che il certificato riporti la prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro con relativa durata, diagnosi ed eventuale previsione di compromissioni permanenti.
    Qualora al primo certificato non ne seguano successivi si considererà cessato l’infortunio sicchè l’ultimo giorno di prognosi coinciderà con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro indicato nell’ultimo certificato in possesso dell’Ente.
    Pertanto, la novità introdotta dalla Circolare INAIL 17/2026 consiste nel fatto che, al termine della prognosi, il lavoratore può decidere di rientrare in servizio senza la necessità di un previo certificato medico definitivo, essendo sufficiente l’ultimo trasmesso telematicamente all’INAIL che conclude il periodo di prognosi.
    Rimane sempre il diritto del lavoratore infortunato o dell’INAIL in prossimità della fine della prognosi di richiedere il rilascio di un certificato medico-legale continuativo e/o definitivo.
    Qualora all’INAIL non pervenga altra certificazione telematica alla scadenza della prognosi di inabilità temporanea assoluta sarà premura dell’Istituto definire la procedura ed erogare le prestazioni ad essa connesse entro 15 giorni.

    Ripresa anticipata dell’attività lavorativa
    Il lavoratore infortunato può riprendere servizio prima della data di conclusione della prognosi solo se munito di certificato, rilasciato da qualunque medico, che modifichi, anticipandone il termine, la durata della prognosi originaria.
    L’assenza di tale nuovo certificato rende illegittimo il rientro al lavoro.

    Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

    11 Maggio 2026
  • Estensione dello sgravio per la sostituzione delle lavoratrici/dei lavoratori in congedo

    L’articolo 4 comma 3 Dlgs 151/2001 riconosce ai datori di lavoro di aziende con meno di 20 dipendenti uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi a carico azienda in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di lavoratori in sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo.
    L’articolo 1 comma 221 Legge di Bilancio 2026 è intervenuto sul Testo Unico sulla maternità e paternità prevedendo la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore assunto a tempo determinato (anche in somministrazione) per la sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo anche successivamente al rientro in servizio della lavoratrice o del lavoratore e fino al compimento del primo anno di età del bambino o, in caso di adozione o affidamento, per un anno dall’ingresso in famiglia del minore, o per 12 mesi in caso di sostituzione di lavoratrici autonome.
    L’INPS con il Messaggio 1343 del 21/04/2026 ha chiarito che, a decorrere dal 01/01/2026, l’estensione dello sgravio è riconosciuta per tutta la durata del contratto di sostituzione (che può essere stipulato fino ad un mese prima l’inizio del congedo), inclusa la fase di affiancamento, anche se i rapporti di lavoro della lavoratrice/lavoratore in congedo e del sostituto/a coesistono, purchè non si superi il primo anno di età del bambino o un anno dall’ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

    Soggetti interessati
    • Datori di lavoro, aventi o meno la qualifica di imprenditori, titolari di aziende con meno di 20 dipendenti; tale requisito deve sussistere al momento dell’assunzione in sostituzione della lavoratrice/lavoratore in congedo.
    • Aziende in cui siano occupate lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane ed esercenti attività commerciali.

    Misura del beneficio
    Esonero del 50% dei soli contributi a carico del datore di lavoro compresi i premi INAIL, ma escluso il contributo aggiuntivo NASPI destinato ai fondi interprofessionali, l’accantonamento al Fondo Tesoreria, la contribuzione di finanziamento dei Fondi bilaterali e di solidarietà.
    I contributi a carico lavoratore sono dovuti per intero.

    Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

    04 Maggio 2026
  • Detassazione 5% incrementi retributivi biennio 2024-2026

    L’articolo 1 comma 7 della Legge di Bilancio 2026, al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e stimolare la produttività nel mondo del lavoro, ha introdotto una misura fiscale che prevede la detassazione degli incrementi retributivi legati ai rinnovi dei contratti collettivi.
    L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.2/2026 ha fornito le prime istruzioni operative per l’attuazione di questo nuovo regime per il periodo d’imposta 2026.
    La detassazione degli incrementi retributivi introdotta consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% (imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali e comunali) sugli aumenti retributivi derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026 e corrisposti nell’anno 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di un reddito da lavoro dipendente, nell’anno 2025, di importo inferiore a 33.000 euro lordi.

    Il reddito
    Rientrano nel limite reddituale tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, compresi i redditi di pensione, ma esclusi i redditi assimilati e i redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata.
    Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto, nel 2025, una o più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro attuale tramite la consegna delle Certificazioni Uniche o di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

    Incrementi retributivi detassati
    Sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 5% gli incrementi retributivi, corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, derivanti dai soli rinnovi di contratti collettivi nazionali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 ad esclusione, quindi, degli incrementi riconosciuti in attuazione di contratti collettivi di secondo livello (territoriale e aziendale).
    L’Agenzia ha chiarito che sono soggetti a detassazione solo gli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta (12 mensilità, tredicesima e quattordicesima) e che incidono, in caso di assenza per malattia, maternità/paternità, infortunio, sulla retribuzione integrata dal datore di lavoro. Nessuna distinzione di applicazione è prevista nel caso in cui gli aumenti siano stati assorbiti per effetto del riconoscimento al lavoratore di un importo a titolo di superminimo.
    Sono, invece, escluse dal regime fiscale agevolato le somme erogate una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale, gli scatti di anzianità, le somme corrisposte per lavoro straordinario, le indennità, le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo, le indennità di turno, nonchè il trattamento di fine rapporto (TFR).
    L’Agenzia precisa, inoltre, che deve trattarsi di incrementi relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026 corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026; ne consegue, pertanto, che sono esclusi dall’agevolazione:
    • gli incrementi retributivi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026;
    • qualora l’erogazione degli incrementi retributivi sia distribuita in più anni, l’imposta sostitutiva si applica alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, anche se la loro erogazione è iniziata precedentemente.
    Tali incrementi retributivi che beneficiano del regime di detassazione non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni d’imposta.

    Condizioni di applicazione
    In presenza delle condizioni previste, prima fra tutte la verifica del requisito reddituale per l’anno 2025, il sostituto d’imposta applica il regime in via automatica senza la necessità che il lavoratore presenti specifica istanza.
    Al dipendente è comunque riconosciuta, tramite espressa rinuncia scritta, la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria.

    Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

    30 Aprile 2026
  • CCNL Metalmeccanica – Industria: quota di contribuzione sindacale straordinaria

    L'Accordo di rinnovo del CCNL Metalmeccanica - Aziende Industriali del 22 novembre 2025 ha previsto il versamento di una quota di contribuzione sindacale straordinaria pari ad 30,00 Euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per tutti i lavoratori non iscritti al sindacato.
    Nel mese di Febbraio e fino al 15 Aprile di ciascun anno di vigenza (2026, 2027 e 2028), le aziende dovranno affiggere in bacheca un avviso per informare i dipendenti del fatto che i sindacati FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL richiedono a tutti i lavoratori non iscritti a tali sindacati né a qualsiasi altra sigla sindacale una quota di contribuzione straordinaria.
    Pertanto, insieme alla busta paga di Aprile 2026 le aziende distribuiranno un apposito modulo con il quale si chiede al lavoratore di accettare o rifiutare la relativa trattenuta.
    Per rifiutare la stessa, i lavoratori dovranno riconsegnare il modulo compilato entro il 15 maggio 2026.
    Nel caso in cui il dipendente, invece, autorizzi in modo espresso l’azienda ad operare la trattenuta ovvero non riconsegni il modulo (in questo caso vale il principio del silenzio/assenso), l'azienda procederà ad effettuare la trattenuta sulla retribuzione relativa al mese di Giugno 2026.

    Soggetti esclusi
    • Dipendenti già aderenti ad una sigla sindacale comprese quelle non stipulanti il CCNL Metalmeccanica – Aziende Industriali;
    • Dipendenti che, a causa di assenza a qualsiasi titolo, siano stati impossibilitati a ricevere e riconsegnare il modulo.

    Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

    28 Aprile 2026
  • La nuova disciplina dei buoni pasto elettronici da Gennaio 2026

    L’articolo 14 Legge di Bilancio 2026 (Legge 199 del 30/12/2025) ha modificato la disciplina fiscale dei buoni pasto elettronici.
    La novità riguarda il valore monetario non imponibile dei ticket restaurant elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
    Fino a Dicembre 2025 il buono pasto elettronico era esente da contribuzione previdenziale e fiscale fino a 8,00 euro giornalieri; da Gennaio 2026 la Legge di Bilancio ha incrementato tale limite fino a 10,00 euro giornalieri.
    Nessuna modifica, invece, per:
    • buoni pasto cartacei il cui limite di esenzione rimane confermato a 4,00 euro al giorno;
    • le indennità sostitutive di vitto riconosciute ai lavoratori nel settore dell’edilizia, nelle strutture temporanee o impiegati presso unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione per i quali il limite di esenzione rimane di euro 5,29 giornalieri.
    Qualora il valore del buono pasto corrisposto sia superiore a tali limiti il valore eccedente sarà soggetto a imposizione sia previdenziale che fiscale.

    Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

    15 Gennaio 2026
    • IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (annuale per i forfettari)

      1 Premessa
      Il nuovo concordato preventivo biennale è dedicato ai contribuenti di minori dimensioni e disciplinato dal Titolo II (artt. 6-39) del DLgs. 12.2.2024 n. 13.
      Attraverso questo istituto si intende far affiorare spontaneamente materia imponibile utilizzando le nuove tecnologie e i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, mediante l’istituzione sarà possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025 per i soggetti “solari” in sede di prima applicazione), previo accordo tra il singolo contribuente e l’Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il concordato non ha effetti sulla disciplina IVA.
      2 Ambito soggettivo
      Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie:
      • I soggetti che applicano gli ISA;
      • I contribuenti in regime forfettario di cui alla L. 190/2014 per cui il concordato si applica in via sperimentale solo per il periodo d’imposta 2024.
      3 Determinazione del reddito
      Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate utilizzando i dati:
      • Forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P (modello ISA 2024) o del quadro LM (modello redditi PF 2024);
      • Relativi ai modelli ISA;
      • Presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.
      Il reddito proposto non tiene conto di diversi elementi che seguono la disciplina fiscale ordinaria anche in caso di adesione all’istituto.
      3.1 Determinazione del reddito di lavoro autonomo
      Il reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato viene quantificato dall’Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie previste dal TUIR, cioè come differenza tra:
      • I compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili;
      • Le spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.
      Tuttavia, il reddito proposto non tiene conto:
      • Delle plusvalenze e minusvalenze;
      • Dei redditi o delle quote derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR.
      Il saldo tra essi determina una corrispondente variazione del reddito concordato.

      3.2 Determinazione reddito d’impresa
      Il reddito d’impresa oggetto di concordato viene quantificato dall’Agenzia delle Entrate in base alle regole ordinarie previste dal TUIR applicabili secondo al regime adottato nel caso specifico. Ad esempio, se si tratta di contabilità semplificata si farà riferimento ai criteri dell’art. 66 del TUIR.
      Tuttavia, il reddito conteggiato non tiene conto di:
      • plusvalenze e minusvalenze;
      • sopravvenienze attive e passive;
      • redditi o quote riguardanti partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti a IRES.
      Il saldo tra essi determina una corrispondente variazione del reddito concordato in base a quanto annunciato dalle singole disposizioni applicabili.
      3.3 Determinazione reddito prodotto in regime forfettario
      Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo concordato, su cui verrà applicata l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% in caso di nuova attività), viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate in base ai dati dichiarati e alle informazioni a disposizione dell’ente secondo le regole proprie del regime.
      I contributi previdenziali obbligatori versati dal soggetto rimangono deducibili dal reddito stabilito come indica l’art. 1 co. 64 della L. 190/2014.
      4 Procedura di accesso
      La proposta di concordato viene enunciata dall’Agenzia delle Entrate in base, tra l’altro, dei dati che devono esserle comunicati a cura del contribuente tramite compilazione:
      • del quadro P del modello ISA 2024 per i soggetti ISA;
      • della sezione VI del quadro LM del modello redditi 2024 per i contribuenti in regime forfettario.
      La trasmissione di dati richiesti nei quadri sopra indicati, della proposta di reddito concordato e la relativa accettazione, avverranno tramite un software che sarà reso disponibile dall’Agenzia entro il 15.6.2024 per i soggetti ISA ed entro il 15.07.2024 per i forfettari.
      Per i contribuenti in regime forfettario e i soggetti “solari” che applicano gli ISA, l’adesione al nuovo istituto si effettuerà con la presentazione del modello redditi 2024 entro il 31.10.2024.
      4.1 Accettazione della proposta
      Accettando la proposta enunciata dall’Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi pattuiti nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.
      5 Effetto del concordato – esclusione da accertamenti
      Per i periodi d’imposta definiti dal concordato, i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non subiranno accertamenti induttivi e presuntivi.
      Anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potrebbero essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

      Tabella riassuntiva
      Concordato preventivo biennale 2024 - 2025 (soggetti “solari”)

      Ambito soggettivo: contribuenti a cui si applicano gli ISA - contribuenti in regime forfettario.

      Cause di esclusione: debiti tributari con riferimento al 2023 superiori a 5.000,00 euro - omessa presentazione delle dichiarazioni relative al 2021, 2022 o 2023 - condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per false comunicazioni sociali, autoriciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi nel 2021, 2022 o 2023 - inizio attività nel 2023 e altre cause di esclusione dagli ISA.

      Effetti del concordato: redditi ai fini imposte dirette e IRAP prestabiliti per il 2024 e 2025 (solo 2024 per i contribuenti forfettari) - regime premiale ISA (solo soggetti ISA) - esclusione da accertamenti (salvo decadenza dal concordato).

      Cessazione: variazione dell’attività svolta - cessazione dell’attività - circostanze straordinarie sfavorevoli (da individuare con DM).

      Decadenza: accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività comunicate superiori al 30% di quanto espresso relativamente ai periodi d’imposta 2023-2025 - presentazione di una dichiarazione integrativa del modello redditi 2024 - verificarsi di una causa di esclusione - omesso versamento delle imposte concordate - violazione di non lieve entità.

       

      Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

      20 Giugno 2024
    • INVIO SPESE SANITARIE AL STS: NUOVE INFORMAZIONI E NUOVE SCADENZE.

      Sono numerose le novità relative alla modalità di invio dei dati delle spese mediche per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Alcune di queste riguardano le spese sostenute nel 2020 da inviare entro il prossimo 1 febbraio 2021, mentre altre riguardano le spese che saranno sostenute a partire dal 2021: in quest’ultimo caso la trasmissione va effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
      La materia, ampiamente regolata dal D.Lgs. n. 175/2014, è stata modificata dal D.M. n.270 del 19 ottobre 2020.


      In primo luogo, il nuovo D.M. richiede esplicitamente che vengano fornite nuove informazioni, in particolare relative alla modalità di pagamento: la detrazione IRPEF del 19% sarà riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili (si dovrà indicare non lo specifico metodo di pagamento, ma indicare solo “tracciabile”, “non tracciabile”).
      L’obbligatorietà è prevista per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie, non rientranti nelle fattispecie escluse indicate dall’art. 1 comma 680 della Finanziaria 2020, ed è facoltativa solo per le spese di medicinali e di dispositivi medici e per le spese inviate dalle strutture specialistiche pubbliche o private accreditate al SSN: in queste ultime fattispecie si potrà beneficiare della detrazione anche pagando in contanti.


      A partire dal 2021, sarà necessario indicare anche il tipo di documento fiscale, così da distinguere le fatture da altri documenti fiscali. Non solo. Per le spese 2021, così come avviene nella fatturazione elettronica, è richiesta l’indicazione dell’aliquota IVA o della natura dell’operazione qualora l’IVA non venisse applicata.


      Inoltre, vista la possibilità per il soggetto che sostiene la spesa sanitaria di esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, il Decreto in esame prevede che il soggetto è comunque tenuto a trasmettere al STS i dati relativi alla spesa oggetto di opposizione ma, ai fini dell’opposizione, non verrà trasmesso il codice fiscale. Importante inoltre, indicare nell’apposito nuovo campo l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati.

      Lo Studio rimane a completa disposizione. 

       

      10 Dicembre 2020
    • CASHBACK. COS'È E COME FUNZIONA.

      Augurandoci di fare cosa gradita ai nostri Clienti e a chiunque ci legge, di seguito inseriamo alcuni chiarimenti inerenti la misura del Cashback che prenderà avvio a partire dal 8 dicembre. 

      Il CASHBACK è uno strumento introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019 art. 1 comma 288). Tale normativa viene poi aggiornata dal D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, che regola la materia attribuendo alla Consap Spa il compito di erogare tali rimborsi, e dal tanto atteso Decreto del Mef entrato in vigore a fine novembre: è proprio questo che ha regolato in toto la misura, posticipando di fatto la data di partenza del piano. Infatti l’intenzione iniziale era di dare avvio al Piano a partire dal 1° dicembre ma, vagliati i numeri ancora troppo alti di contagi e considerando che tale misura incentiva lo shopping fisico, si è deciso di posticiparne l’inizio. Nel decreto, dunque, si predispongono le misure attuative per l’EXTRA CASHBACK affermando che tale misura sarà sperimentale per l'intero periodo natalizio e che per tutto il 2021 e per un periodo del 2022 saranno invece previsti strumenti simili su base non mensile ma semestrale.


      L’incentivo EXTRA CASHBACK previsto per il mese di dicembre, facente parte del più ampio piano “Italia Cashless” (comprensivo di altri interventi, tra cui la Lotteria degli scontrini) è finalizzato a incentivare l’uso di strumenti di pagamento elettronici per spese di ogni genere e tipo: negozi, ristoranti, supermercati, artigiani e professionisti. Non importa dove né quanto si spende: importa quale strumento di pagamento si sceglie di utilizzare.


      Secondo questo strumento sono sufficienti 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, bancomat e Satispay per ottenere il 10% di rimborso su tutti gli acquisti fisici fatti in negozi, bar, professionisti, ristoranti. Non sono però validi gli acquisti effettuati online, le operazioni eseguite presso gli sportelli ATM, i bonifici SDD per gli addebiti diretti su conto corrente e le operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente.
      La soglia minima di acquisti è stata fissata quindi a 10 (senza però individuare un minimo di spesa), con la conseguenza che in un mese si potrà maturare già fino a 150 euro di rimborso, a fronte di una spesa di 1500 euro.
      Riguardo invece alla più ampia misura del CASHBACK prevista a partire da gennaio: salvo modifiche future, per ora sappiamo che dal mese di gennaio il rimborso sarà effettuato con un minimo di acquisti pari a 50 ogni sei mesi: il rimborso massimo che si potrà ottenere ogni sei mesi sarà pari a 150 euro a fronte di una spesa semestrale pari a 1500 euro.


      Ma nella pratica, come funziona?
      Per prima cosa, il soggetto che intende beneficiare di questa misura deve assicurarsi di essere in possesso dello Spid (in alternativa si può utilizzare la Carta di Identità Elettronica), ovvero dell’identità digitale che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e non solo. In alcuni settori lo Spid è obbligatorio da ottobre ma si pensa che entrerà, sempre più insistentemente, a far parte del nostro quotidiano. Ecco perché consigliamo di farlo il prima possibile, e con un po' di anticipo viste le tempistiche un po' dilatate di alcuni provider.


      Dopo aver scaricato sul cellulare l’applicazione “IO”, bisognerà effettuare l’accesso tramite le credenziali SPID o CIE. In seguito, in fase di registrazione Cashback, bisognerà indicare, oltre all’IBAN per gli eventuali futuri rimborsi, gli estremi identificativi di uno o più carte di credito, carte di debito o prepagate (Amex, Bancomat, Diners, Maestro, Mastercard, PostePay, VISA, V-Pay) o attivare il Cashback sull’account Satispay. Una volta registrato, si può procedere agli acquisti, ricordandosi però di utilizzare esclusivamente gli strumenti di pagamento elettronici inseriti precedentemente nell’App.

      Prima di procedere agli acquisti, in particolare in questa fase prettamente sperimentale, è opportuno chiedere al commerciante se è in possesso di dispositivi di accettazione di carte abilitato a partecipare correttamente all'iniziativa. Il commerciante, per rendere disponibile il servizio e agevolare tali acquisti , dovrebbe contattare il proprio fornitore dei dispositivi di accettazione di carte e app di pagamento. 


      Il SUPER CASHBACK è invece uno strumento differente, che sarà disponibile a partire dal 1 gennaio 2021, e che permette ai maggiori utilizzatori semestrali del denaro elettronico di potere concorrere ad un cashback pari a 1500 euro (sempre ogni 6 mesi). La finalità è la medesima – ridurre le transazioni non tracciate con denaro contante – e, per ora, è sufficiente sapere che in seguito alla registrazione all’applicazione IO per la misura Extra cashback, l’utente è già abilitato a concorrere a questo ulteriore rimborso, utilizzando i medesimi strumenti di pagamento inseriti. 

       

      04 Dicembre 2020
    • MISURE FISCALI INTRODOTTE DAL DECRETO RISTORI QUATER.

      Approvato ieri notte dal Consiglio dei Ministri, il Decreto Ristori Quater si impegna, ancora una volta, ad offrire sostegno alle aziende e ai professionisti colpiti dall’emergenza Covid-19.


      La prima novità di cui vogliamo parlare è la proroga della scadenza di alcune tasse, a prescindere dalla zona o dal settore di appartenenza. Infatti, il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.


      Tale proroga viene estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Per questi soggetti vengono inoltre sospesi i versamenti dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva, in scadenza nel mese di dicembre. Tale sospensione si applica anche a tutte le attività economiche che sono state chiuse con il Dpcm del 3 novembre, a quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, ai ristoranti nelle zone arancioni e rosse, a tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.


      Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.



      Sono rinviate a marzo 2021 (invece che dicembre 2020) le scadenze dei pagamenti per la “Rottamazione ter” ed il “saldo e stralcio”, previsti dal D.L. 18/2020.

      Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

      30 Novembre 2020
    • MISURE FISCALI PREVISTE DAL NUOVO DECRETO RISTORI BIS (D.L. 149/2020).

      Nel nuovo D.L. vengono introdotte misure destinate alle attività economiche interessate dalle restrizioni disposte a tutela della salute in seguito al Dpcm di settimana scorsa e al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.
      Di seguito le novità che potrebbero interessare maggiormente i nostri clienti:


      Il Fondo perduto già previsto nel decreto ristori precedente è stato ampliato, ricomprendendo una categoria più ampia di beneficiari (bar, gelaterie, pasticcierie, alberghi, …) e aumentando la sua portata del 50% rispetto al decreto di ottobre.


      Viene anche riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto a favore delle attività presenti all’interno dei centri commerciali e a favore dei soggetti con partita IVA, che svolgono nelle zone rosse una delle attività indicate dall’allegato 2.


      La previsione secondo cui il credito d’imposta possa essere ceduto al proprietario dell’immobile locato (in misura pari al 60% dell’affitto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre), viene estesa anche alle attività commerciali che beneficiano dei nuovi fondi, se esercitano in Regioni individuate come zone rosse.
      Per le stesse, è altresì prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU, la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per i mesi di novembre e dicembre (se in altre zone, la sospensione è prevista solo per il mese di novembre).


      Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre. Inoltre, per i soggetti a cui si applicano gli Isa, viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap.


      Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti riguardanti le zone arancioni e gialle.

      10 Novembre 2020
    • ONERI DETRAIBILI TRACCIABILI

      Casi pratici 
      Importanti novità interessano, dal 1° gennaio 2020, gli oneri detraibili, ossia quelle spese che danno diritto ad una detrazione d’imposta (Irpef) del 19% in sede di dichiarazione dei redditi. Dal 2020 tali spese potranno essere detratte solo se pagate con sistemi tracciabili e quindi, in pratica, con carta di credito o di debito (Bancomat), bonifico, assegno, bollettino di conto corrente postale, altri strumenti tracciabili (es. Paypal).
      La novità avrà i suoi riflessi pratici nella dichiarazione dei redditi da compilare nel 2021, riferita al periodo d’imposta 2020 già adesso però i contribuenti devono tenerne conto, sia per pagare tali spese nel modo corretto, sia già conservando la relativa documentazione. Non basterà infatti pagare con strumenti tracciabili, bisognerà anche provare di averlo fatto. In pratica non sarà sufficiente consegnare al nostro Studio/Caf soltanto la fattura della prestazione (es. la fattura del medico, dell’odontoiatra, ecc..) ma si dovrà anche fornire la documentazione che comprovi l’avvenuto pagamento “tracciabile”. Ad esempio si dovrà consegnare anche la ricevuta della carta di credito, la copia del bonifico, probabilmente la fotocopia dell’assegno ecc…
      Va premesso che è attesa una circolare ministeriale che chiarisca i numerosi dubbi interpretativi. Per ora consigliamo di conservare con la fattura la relativa documentazione del pagamento tracciabile.
      Vediamo ora quali sono gli oneri interessati dalla tracciabilità (elenco non esaustivo) :
      • Le spese sanitarie e veterinarie;
      • Le spese funebri;
      • Le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
      • Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
      • I premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;
      • Le erogazioni liberali ad Onlus ecc… (come già in passato);
      • Le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi;
      • I canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;
      • I canoni di locazione per unità immobiliari adibiti ad abitazione principale;
      • Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
      • Le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
      Ricordiamo in ultimo che, in deroga alla regola generale di tracciabilità, potranno essere pagate in contanti :
      • Le spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
      • Le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e/o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale. 
      Riferimenti : comma 679 articolo 1 Legge di Bilancio 2020
      28 Gennaio 2020

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