Gli errori commessi mediante la presentazione dei modelli dichiarativi possono essere corretti spontaneamente attraverso l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472. Tale istituto rimuove infatti la violazione commessa, che in tal modo non ha più rilievo ai fini della recidiva e dell’applicazione di sanzioni accessorie, né può essere valutata alla stregua di un precedente fiscale per l’irrogazione di una sanzione su una violazione successiva in misura superiore al minimo edittale.

