L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione alla definizione agevolata prevista dall'art. 11, D.L. 24.4.2017, n. 50, conv. con modif. dalla L. 21.6.2017, n. 96 (cd. Manovra correttiva 2017); tale disposizione prevede la definizione con modalità agevolate delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate tramite il pagamento degli importi indicati nell’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora.

