L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico hanno fornito diverse precisazioni in merito alle disposizioni contenute nell’art. 1, co. da 8 a 13, L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), con le quali è stata prorogata l’agevolazione del super ammortamento ed è stata introdotta, per i soli titolari di reddito d’impresa, la possibilità di maggiorare il costo di acquisizione – ai soli fini della deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing – del 150% con riferimento ai cespiti nuovi ad elevato contenuto tecnologico (cd. iper ammortamento) e del 40% con riguardo ai beni immateriali.

Queste agevolazioni si applicano in relazione agli investimenti effettuati dall’1.1.2017 al 31.12.2017, ovvero entro il 30.6.2018 a condizione che alla data del 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

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