L’art. 1, co. 547 e 548, L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha introdotto il nuovo art. 55-bis del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, con cui si prevede la facoltà (opzionale) di applicare per i soggetti Irpef in contabilità ordinaria l’imposta sul reddito d’impresa (Iri).
Applicando tale regime, l’impresa assoggetta a tassazione separata il reddito d’impresa nella misura del 24% (al pari dell’Ires), la cui determinazione è al netto dei prelevamenti operati dal titolare o dai soci, in capo ai quali tali prelievi costituiscono reddito d’impresa imponibile ai fini Irpef.

