L’art. 1, co. 17-23, L. 11.12.2016, n. 232 (cd. Legge di Bilancio 2017) ha modificato, con effetto a partire dal periodo d’imposta 2017, la disciplina riguardante gli imprenditori in contabilità semplificata contenuta negli artt. 66, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, 5-bis, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e 18, D.P.R. 29.9.1973, n. 600.

In particolare, è previsto che – salvo che il contribuente opti per la contabilità ordinaria – il regime naturale di determinazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap è quello di cassa, in luogo di quello previgente di competenza rettificato con riguardo ad alcuni specifici componenti di reddito.

Rilevano, pertanto, gli incassi e pagamenti, da annotare in un apposito registro cronologico obbligatorio, a meno che l’imprenditore integri i registri Iva oppure eserciti l’opzione triennale per la tenuta soltanto di questi ultimi, con l’effetto che le riscossioni e i versamenti si presumono effettuati alla data di registrazione dell’operazione.

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