Tutela piena anche se non su pista ciclabile

L’articolo 5 commi 4 e 5 della Legge n. 221/2015, in materia di disposizioni in materia ambientale per promuovere le misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, stabilisce che i lavoratori che si infortunano recandosi al lavoro in bicicletta beneficiano della tutela piena anche qualora non si avvalgono di piste ciclabili in quanto l’utilizzo del velocipede deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato.
Non sarà più verificata la presenza di mezzi pubblici, la possibilità di effettuare il percorso a piedi o la presenza di pista ciclabile.
Nello specifico viene ora previsto che : “ l’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni, deve, per i riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato.


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