Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7/06/2017 n. 122, pubblicato sulla G.U. del 10/08/2017 n. 186, definisce le caratteristiche dei buoni pasto e individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto.

I buoni pasto sono dei documenti (cartacei o in formato elettronico ), aventi funzione di mezzo di pagamento.
Trattandosi di veri e propri compensi corrisposti al lavoratore, questi devono essere sottoposti, al verificarsi di determinate condizioni, a contribuzione e tassazione (art. 51 del DPR n. 917/86, c.d. TUIR).
Di seguito uno schema dei diversi regimi previdenziale e fiscale.

SOMMINISTRAZIONE DIRETTA PRESTAZIONE SOSTITUTIVA INDENNITÀ SOSTITUTIVA

Somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro (ad esempio il pasto consumato da un dipendente di un ristorante)
Somministrazioni di vitto in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi

Buoni pasto

Somma di denaro

Non soggetta ad imponibile previdenziale né fiscale

Non soggetti ad imponibile previdenziale né fiscale fino ad euro 5,29/giorno (euro 7,00/giorno nel caso di formato elettronico).
L’eventuale parte eccedente è soggetta ad imponibile previdenziale e fiscale

Esempio: Se un lavoratore riceve un buono pasto elettronico pari ad euro 10,00 per ogni giorno di lavoro, euro 3,00 saranno soggetti a contribuzione e tassazione.

Soggetta ad imponibile previdenziale e fiscale

 

 

ECCEZIONE
Se l’indennità è erogata agli addetti:

  • a cantieri edili,
  • ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo,
  • ad unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione
  • non è soggetta ad imponibile previdenziale né fiscale fino ad euro 5,29/giorno

 

Per quanto attiene la nuova disciplina  decorre dal 9 settembre 2017 e regola la concessione e l’utilizzo dei buoni pasto.
In particolare, vengono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto ed il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto ed i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore ed un efficiente servizio ai consumatori.

CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO

I buoni pasto consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa (vale a dire, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo) di importo pari al valore facciale del buono (vale a dire, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell’IVA) e consentono all’esercizio convenzionato di provare docu­men­talmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
Gli stessi devono essere utilizzati esclusivamente dai lavoratori subordinati – a tempo pieno o parziale – anche qualora l’orario di lavoro non preveda la pausa pranzo, nonché da chi ha instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.
È opportuno precisare che i buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni (si tratta di una novità rispetto alla precedente disciplina dettata dal DPR 207/2010), né commercializzabili o convertibili in denaro e devono essere utilizzati solo dal titolare e per l’intero valore facciale (in altri termini, non può essere erogato un resto, ma i buoni possono essere integrati con denaro proprio).

ESERCIZI PRESSO I QUALI PUÒ ESSERE EROGATO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

Con il decreto è stato anche ampliato il novero degli esercizi presso i quali possono essere utilizzati i buoni pasto. Ora il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato dai soggetti legittimati a esercitare:

  • la somministrazione di alimenti e bevande;
  • l’attività di mensa aziendale ed interaziendale;
  • la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
  • la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari;
  • la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l’attività agricola;
  • nell’ambito dell’attività di agriturismo, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
  • nell’ambito dell’attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca;
  • la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale.

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