Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7/06/2017 n. 122, pubblicato sulla G.U. del 10/08/2017 n. 186, definisce le caratteristiche dei buoni pasto e individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto.
I buoni pasto sono dei documenti (cartacei o in formato elettronico ), aventi funzione di mezzo di pagamento.
Trattandosi di veri e propri compensi corrisposti al lavoratore, questi devono essere sottoposti, al verificarsi di determinate condizioni, a contribuzione e tassazione (art. 51 del DPR n. 917/86, c.d. TUIR).
Di seguito uno schema dei diversi regimi previdenziale e fiscale.
| SOMMINISTRAZIONE DIRETTA | PRESTAZIONE SOSTITUTIVA | INDENNITÀ SOSTITUTIVA |
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Somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro (ad esempio il pasto consumato da un dipendente di un ristorante) |
Buoni pasto |
Somma di denaro |
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Non soggetta ad imponibile previdenziale né fiscale |
Non soggetti ad imponibile previdenziale né fiscale fino ad euro 5,29/giorno (euro 7,00/giorno nel caso di formato elettronico). Esempio: Se un lavoratore riceve un buono pasto elettronico pari ad euro 10,00 per ogni giorno di lavoro, euro 3,00 saranno soggetti a contribuzione e tassazione. |
Soggetta ad imponibile previdenziale e fiscale |
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ECCEZIONE
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Per quanto attiene la nuova disciplina decorre dal 9 settembre 2017 e regola la concessione e l’utilizzo dei buoni pasto.
In particolare, vengono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto ed il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto ed i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore ed un efficiente servizio ai consumatori.
CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO
I buoni pasto consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa (vale a dire, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo) di importo pari al valore facciale del buono (vale a dire, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell’IVA) e consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
Gli stessi devono essere utilizzati esclusivamente dai lavoratori subordinati – a tempo pieno o parziale – anche qualora l’orario di lavoro non preveda la pausa pranzo, nonché da chi ha instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.
È opportuno precisare che i buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni (si tratta di una novità rispetto alla precedente disciplina dettata dal DPR 207/2010), né commercializzabili o convertibili in denaro e devono essere utilizzati solo dal titolare e per l’intero valore facciale (in altri termini, non può essere erogato un resto, ma i buoni possono essere integrati con denaro proprio).
ESERCIZI PRESSO I QUALI PUÒ ESSERE EROGATO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
Con il decreto è stato anche ampliato il novero degli esercizi presso i quali possono essere utilizzati i buoni pasto. Ora il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato dai soggetti legittimati a esercitare:
- la somministrazione di alimenti e bevande;
- l’attività di mensa aziendale ed interaziendale;
- la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
- la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari;
- la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l’attività agricola;
- nell’ambito dell’attività di agriturismo, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
- nell’ambito dell’attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca;
- la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale.

