Nel mese di agosto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, con una circolare e una successiva nota, dei chiarimenti in merito al regime sanzionatorio delle nuove prestazioni occasionali previste dall’art. 54-bis del DL 50/2017 (conv. dalla L. 96/2017).
Pertanto con la circolare n5 del 9 Agosto 2017, l’INL ha fornito al proprio personale ispettivo le prime indicazioni operative finalizzate a sanzionare i comportamenti di chi usa le nuove prestazioni occasionali in modo non conforme a quanto previsto dalla norma.
Anche il Ministero del Lavoro con la nota n. 7427 del 21 Agosto 2017 ha specificato alcune precisazioni sulle sanzioni in materia di Libretto di famiglia e Contratto di prestazione occasionale “PrestO” .
Nella tabella si sintetizzano le tipologie di violazione identificate e le sanzioni previste.
| VIOLAZIONE | SANZIONE |
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Superamento del limite economico o orario. |
Trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili e amministrative. |
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Attivazione per soggetti con i quali sia in corso o sia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. |
Conversione dall’origine del rapporto in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle connesse sanzioni civili e amministrative. |
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Mancata comunicazione preventiva o invio di comunicazione in ritardo o priva degli elementi richiesti o con elementi non corrispondenti a quanto accertato (es. numero di ore superiore). |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui viene accertata la violazione. |
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Attivazione da parte di datori di lavoro con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato o da parte delle imprese del settore agricolo (salvo esclusioni di legge). |
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Revoca della comunicazione della prestazione a fronte di una prestazione effettivamente resa. |
Maxi sanzione lavoro nero |
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Mancato rispetto delle norme in materia di riposo giornaliero, pause e riposi settimanali. |
Specifiche sanzioni previste dal DLgs. 66/2003. |
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Mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. |
Specifiche sanzioni previste dal DLgs 81/2008. |
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, inoltre, ha precisato che la mera registrazione del prestatore sulla piattaforma INPS non costituisce di per sé un elemento utile ad affermare che il rapporto di lavoro non era sconosciuto alla Pubblica Amministrazione e ad evitare l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, infatti, ha comunicato che è applicabile la sanzione della mancata comunicazione preventiva, in luogo della maxisanzione, solo in presenza di entrambi i seguenti requisiti:
- la prestazione sia possibile perché entro i limiti economici e temporali;
- la prestazione possa considerarsi occasionale per la presenza di precedenti analoghe prestazioni correttamente comunicate e gestite.
In assenza di anche solo uno dei predetti requisiti e in presenza del requisito della subordinazione, si applicherà la maxisanzione per lavoro nero.

