Il lavoro agile (o smart working) costituisce una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita con accordo individuale, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici, dei quali è responsabile il datore.
La prestazione viene eseguita, in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali senza postazione fissa, nei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, individuati dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Le disposizioni in materia di lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
Gli incentivi fiscali e contributivi eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.
Accordo: forma e contenuti
L'accordo di lavoro agile (a tempo indeterminato o a termine) è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e deve contenere:
- la regolamentazione dell'esecuzione della prestazione svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo e agli strumenti utilizzati;
- i tempi di riposo del lavoratore;
- le misure tecniche e organizzative per la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche;
- l’esercizio del potere di controllo del datore sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali nel rispetto dell’art. 4, L. 20.5.1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo;
- le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione al di fuori dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
L'accordo e le sue modifiche vanno comunicati al competente centro per l’impiego.
Il lavoratore "agile" ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato, in attuazione dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni solo all'interno dell'azienda (cd. «principio di non discriminazione»).
Sicurezza e infortuni
Il datore deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore e a tal fine consegna a lui e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta in cui sono individuati i rischi (generali e specifici) connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto.
Il lavoratore deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per far fronte ai rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi legati alla prestazione resa fuori dall’azienda, e contro gli infortuni per il percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo scelto per svolgere la prestazione lavorativa, quando la scelta di quest’ultimo sia dettata da esigenze a essa connesse o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e appaia ragionevole.
Recesso
La disciplina del recesso dalla modalità di lavoro agile è diversificata a seconda che l’accordo sia stato stipulato a tempo indeterminato o a termine, rispettivamente con un lavoratore «normodotato» ovvero con un disabile.
| Smart working - Recesso | ||
| Tipologia di contratto | Fattispecie | |
| Sussistenza di giustificato motivo | Insussistenza di giustificato motivo | |
| A tempo indeterminato con lavoratore «normodotato» | Il recesso può avvenire senza preavviso | Il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni |
| A termine con lavoratore «normodotato» | Il recesso può avvenire prima della scadenza del termine concordato | Il recesso non è possibile |
| A tempo indeterminato con lavoratore disabile | Il recesso può avvenire senza preavviso | Il recesso può avvenire con un preavviso da parte del datore di lavoro non inferiore a 90 giorni |
| A termine con lavoratore disabile | Il recesso può avvenire prima della scadenza del termine concordato | Il recesso non è possibile |

