Il DLgs. 23/2015 ha  previsto all’art. 6 una nuova fattispecie di conciliazione.
Con tale provvedimento si amplia la serie di procedure previste in caso di licenziamento, comprendendo:

  • l’offerta di conciliazione di cui al contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti;
  • la conciliazione preventiva in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • la conciliazione facoltativa.

CHI SONO I DESTINATARI
La nuova offerta di conciliazione si rivolge:

  • agli operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7.3.2015;
  • a tutti i dipendenti – vecchi e nuovi – nel caso in cui il datore di lavoro, sinora non soggetto all’art. 18 della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), effettui, dal 7.3.2015, assunzioni con contratto a tempo indeterminato e raggiunga così la soglia di applicazione dell’art. 18;
  • ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, qualora il contratto venga convertito in contratto a tempo indeterminato dal 7.3.2015;
  • agli apprendisti confermati in servizio a decorrere dal 7.3.2015.

Art.18 della L. 300/70
L’art. 18 dello Statuto dei lavoratori si applica al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di 15 lavoratori o più di 5 se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell’ambito dello stesso comune occupa più di 15 dipendenti e all’impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di 5 dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di 60 dipendenti. PROCEDURA
Nel caso in cui si proceda al licenziamento di uno dei lavoratori sopra indicati, al fine di evitare il giudizio, il datore di lavoro, entro 60 giorni dal licenziamento, può offrire al lavoratore, per ogni anno di servizio, una somma, non assoggettata a contribuzione previdenziale e fiscale, pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Si precisa che, in ogni caso, la somma offerta non può essere inferiore a 2 mensilità e superiore a 18.
Il pagamento di quanto sopra deve avvenire esclusivamente mediante la consegna di un assegno circolare.
La norma prescrive che l’offerta avvenga in sede protetta, precisamente:

  • avanti alla Commissione Provinciale di conciliazione;
  • in sede sindacale;
  • presso una delle sedi di certificazione individuate dall’art. 76 del DLgs. 276/2003 (ad esempio, presso gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro).

L’accettazione da parte del lavoratore dell’assegno comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione dello stesso, anche nel caso in cui il lavoratore l’abbia già proposta.
È opportuno chiarire che, eventuali ulteriori somme, pattuite nella stessa sede conciliativa, a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro, sono soggette al regime fiscale ordinario. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Il Legislatore ha previsto che, entro i 65 giorni successivi al licenziamento, il datore di lavoro deve effettuare una ulteriore comunicazione – attraverso il modello UNILAV conciliazione – in merito all’esisto dell’offerta di conciliazione. Nel caso di omissione saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Resta inteso che nessuna comunicazione integrativa deve essere inviata qualora non ci sia stata alcuna offerta di conciliazione da parte del datore di lavoro.

RICAPITOLANDO

Riferimenti Art. 6 DLgs. 23/2015
Chi sono i lavoratori interessati Nuovi assunti, trasformati e tutti i dipendenti se il datore supera, con nuova assunzione, quota 15
Finalità Evitare il giudizio
Entro quando Entro 60 giorni dal licenziamento
Dove Una delle sedi individuate per la conciliazione
Come si calcola 1 mensilità per ogni anno di servizio
Minimo 2 mensilità
Massimo 18 mensilità
Assoggettamento L’importo erogato non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF e non è assoggettato a contribuzione
Modalità di pagamento Consegna assegno circolare
Accettazione Se il lavoratore accetta l’assegno, il rapporto si estingue alla data del licenziamento e si ha la rinuncia all’impugnazione, anche se già proposta

CONCILIAZIONE PREVENTIVA IN CASO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè quello determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa,  disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro all’Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
Nella comunicazione, il datore di lavoro deve:

  • dichiarare di voler procedere al licenziamento,
  • indicare i motivi dello stesso,
  • nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro, nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della richiesta, convoca datore di lavoro e lavoratore dinanzi alla Commissione Provinciale di conciliazione.
Durante la conciliazione le parti possono essere assistite dalle organizzazioni sindacali cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un Consulente del lavoro.
La procedura di conciliazione si conclude entro 20 giorni dal momento in cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha convocato le parti, fatta salva l’ipotesi in cui le stesse non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.
Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di 7 giorni per la convocazione da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

RICAPITOLANDO

Riferimenti Art. 7 L. 604/66
Chi sono i lavoratori interessati Dipendenti di aziende con i requisiti dimensionali di cui all’art.18 L. 300/70
Tipologia licenziamento Giustificato motivo oggettivo
Termine Prima di intimare il licenziamento
Sede competente Ispettorato Territoriale del Lavoro

CONCILIAZIONE FACOLTATIVA
Tale tipologia di conciliazione è ammessa per la risoluzione delle controversie individuali di lavoro.
Nello specifico, al fine di evitare un giudizio, è prevista la possibilità di esperire un tentativo di conciliazione presso le Commissioni di conciliazione istituite presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro.
Come già precisato si tratta di una procedura volontaria, potendo le parti rivolgersi direttamente al tribunale per vedere risolta la vertenza di lavoro.


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