Con il Messaggio Inps del 31/05/2017 numero 2243, si forniscono informazioni nel caso di assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante di soggetti iscritti alle liste di mobilità o beneficiari di trattamenti di disoccupazione.
Pertanto si riepiloga quanto segue.
Il DLgs. 167/2011 ha previsto la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti iscritti nelle liste di mobilità a prescindere dall’età anagrafica.
Elenchiamo di seguito le agevolazioni previste :
- la possibilità di retribuire il lavoratore con la retribuzione fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello previsto per mansioni equivalenti;
- il versamento dei contributi INPS a carico del datore di lavoro con un’aliquota ri¬dot¬ta al 10% per i primi 18 mesi (dal 19° mese l’aliquota diventa quella standard);
- il versamento dei contributi INPS a carico del lavoratore con l’aliquota del 5,84% per tutto il periodo di apprendistato;
- la possibilità per il datore di lavoro di godere dell’incentivo economico pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di fruizione.
Non sono previste, invece, l’applicazione:
- della riduzione prevista per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti;
- della contribuzione di finanziamento alla Naspi.
Dal 1/01/2017 le disposizioni riguardanti la mobilità sono state abrogate.
L’INPS, con il Messaggio n. 2243/2017 ha però confermato la possibilità di assumere con un contratto di apprendistato professionalizzante, e le relative agevolazioni, i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità al 31.12.2016 anche dopo tale data e fino a quando saranno erogate le indennità di mobilità.
E’ previsto un particolare adempimento per usufruire di tali agevolazioni. Infatti il datore di lavoro dovrà inviare all’INPS, attraverso il cassetto previdenziale, una dichiarazione di responsabilità prevista nell’allegato 1 del messaggio del 31.5.2017.
Apprendistato professionalizzante e soggetti beneficiari di trattamenti di disoccupazione
Il DLgs. 81/2015 ha previsto la possibilità di assumere con contratto di apprendi¬stato professionalizzante i soggetti beneficiari dei trattamenti di disoccupazione, quali:
- nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI);
- assicurazione sociale per l’impiego (ASPI);
- indennità speciale per il settore edile;
- per i lavoratori che avevano in essere una collaborazione coordinata e continuativa (DISCOLL);
- a prescindere dall’età anagrafica.
Le agevolazioni previste sono:
- la possibilità di retribuire il lavoratore con la retribuzione fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello previsto per mansioni equivalenti;
- il versamento dei contributi INPS a carico del datore di lavoro con un’aliquota ridotta al 10% per tutta la durata dell’apprendistato (le imprese che occupano fino a 9 dipendenti usufruiscono delle aliquote ridotte del 1,5% per il primo anno e del 3% per il secondo anno);
- si applica l’aliquota di finanziamento della Naspi pari all’1,31% e il contributo per i fondi interprofessionali dello 0,30%;
- il versamento dei contributi INPS a carico del lavoratore con l’aliquota del 5,84% per tutto il periodo di apprendistato.
Non è prevista, invece, l’applicazione del beneficio contributivo per i 12 mesi successivi al termine del periodo di formazione.
Per usufruire delle agevolazioni previste il datore di lavoro dovrà inviare all’INPS, mediante il cassetto previdenziale, un’apposita comunicazione sulla base del format previsto nell’allegato 2 del messaggio del 31.5.2017.

