Il 16 Giugno 2017 è stato convertito in Legge il DL 50/2017 che contiene la nuova disciplina delle prestazioni occasionali. Giungeranno chiarimenti e di seguito si evidenziano alcuni aspetti principali.
LIMITI ECONOMICI
Sono considerate prestazioni di lavoro occasionali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, a compensi non superiori a:
- 5.000,00 euro per ciascun prestatore, in riferimento alla totalità dei committenti;
- 5.000,00 euro per ciascun committente, in riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500,00 euro per le prestazioni rese da ogni prestatore nei confronti dello stesso committente.
TIPOLOGIE DI COMMITTENTI
Possono ricorrere alle prestazioni occasionali:
- le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il Libretto Famiglia;
- gli altri utilizzatori, mediante il contratto di prestazione occasionale.
DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO
Il prestatore di lavoro accessorio ha diritto:
- all’assicurazione INPS nella Gestione Separata per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- all’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- il diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali;
- alla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
I compensi percepiti dal prestatore di lavoro sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
MODALITÀ DI ACQUISTO
Gli utilizzatori e i prestatori di lavoro occasionale sono tenuti a registrarsi e a svolgere tutti gli adempimenti necessari sulla piattaforma informatica INPS.
I pagamenti possono essere effettuati mediante pagamento elettronico sulla piattaforma oppure utilizzando il modello F24.
Esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato.
IL LIBRETTO FAMIGLIA
Il libretto di famiglia può essere acquistato attraverso la piattaforma informatica INPS o presso gli uffici postati e/o un ente di patronato.
Il libretto è nominativo e può essere utilizzato per il pagamento di:
- piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione;
- assistenza domiciliare a bambini o persone anziane, ammalate o con disabilità
- insegnamento privato supplementare.
Ciascun libretto contiene dei titoli di pagamento del valore nominale di 10 euro utilizzabili per prestazioni lavorative di durata non superiore a un’ora.
Sono completamente a carico del committente:
- la contribuzione INPS, pari a 1,65 euro;
- l’assicurazione INAIL, pari a 0,25 euro;
- un importo di 0,10 euro per il finanziamento degli oneri di gestione.
L’utilizzatore, mediante la piattaforma INPS o il contact center, entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione lavorativa, comunica:
- i dati del prestatore;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento;
- la durata della prestazione;
- ai fini della gestione del rapporto di lavoro.
Il prestatore riceve contestualmente una notifica attraverso un SMS o un’email.
IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
Il contratto di prestazione occasionale è un contratto mediante il quale un utilizzatore, nell’esercizio della sua attività professionale o d’impresa, acquisisce, con delle modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
L’utilizzo della prestazione occasionale è vietato:
- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- da parte delle imprese del settore agricolo, salvo per particolari tipologie di soggetti che nell’anno precedente non siano stati iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli;
- da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
La misura minima oraria del compenso è di 9 euro, tranne per il settore agricolo per il quale si fa riferimento al CCNL di settore, e sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione INPS, pari al 33% del compenso, e il premio INAIL, pari al 3,5% del compenso.
L’utilizzatore, mediante la piattaforma INPS o il contact center, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione lavorativa, comunica:
- i dati del prestatore;
- il luogo di svolgimento;
- l’oggetto della prestazione;
- la data e l’ora di inizio e di fine della prestazione;
- il compenso stabilito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.
Il prestatore riceve contestualmente una notifica attraverso un SMS o un’email.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore deve comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS o il contact center, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI
Entro il giorno 15 del mese successivo l’INPS provvede al pagamento del compenso al prestatore, mediante attraverso accredito delle spettanze sul conto corrente bancario registrato o, in mancanza, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. In questo caso gli oneri di pagamento sono a carico del prestatore.
L’INPS, inoltre, provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
SANZIONI
In caso di superamento da parte di un utilizzatore del limite dell’importo fissato o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva o di uno dei divieti di utilizzo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida.

