Con il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. “manovra correttiva”) viene riproposta una misura di favore per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, collegando a tale condizione un potenziamento degli incentivi applicabili sui premi di produttività mediante la riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro su una quota non superiore a 800 euro dei premi di risultato.

L’art. 55 della c.d. manovra correttiva (DL 50/2017) prevede nuove misure di favore, a livello contributivo, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, collegando a tale condizione un potenziamento degli incentivi applicabili sui premi di produttività e sulle somme corrisposte sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, già soggetti alla detassazione mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle addizionali regionali e comunali) con aliquota del 10%.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE APPLICABILI

In particolare, le agevolazioni contributive applicabili consistono:

  • nella riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro, su una quota non superiore a 800,00 euro delle suddette erogazioni;
  • nell’esclusione di qualunque contribuzione a carico del lavoratore.

Per effetto delle suddette agevolazioni, viene però disposta la corrispondente riduzione dell’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le nuove agevolazioni si riferiscono ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme corrisposte sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, erogate in riferimento:

  • dei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA ovvero dalla RSU;
  • sottoscritti successivamente al 24.4.2017 (data di entrata in vigore del DL 50/2017).

Per i contratti collettivi stipulati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.
Sul punto si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del DM 25.3.2016, il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro è riconosciuto qualora i predetti contratti collettivi prevedano, in merito, strumenti e modalità da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, ad esempio, la costituzione:

  • di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
  • di strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie, nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

In tal senso, si intendono dunque esclusi i gruppi aziendali di semplice consultazione, addestramento o formazione.


Contatti

Sede: Viale Romagna 48, Milano
P.Iva/Cod.Fis.: 03520200969
Tel.:02.70.60.24.67
Fax: 02.26.68.85.99
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I nostri uffici sono aperti
dalle 9.00 alle 13.00
dalle 14.00 alle 16.00
da lunedì a venerdì
Disponibili dalle 16.00 alle 18.30 su appuntamento



Contatti

Sede: Viale Romagna 48, Milano
P.Iva/Cod.Fis.: 03520200969
Tel.:02.70.60.24.67
Fax: 02.26.68.85.99
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I nostri uffici sono aperti
dalle 9.00 alle 13.00
dalle 14.00 alle 16.00
da lunedì a venerdì
Disponibili dalle 16.00 alle 18.30 su appuntamento