Aspetti previdenziali - La circolare Inps n. 66/2017 fornisce le prime istruzioni riferite all’incidenza delle nuove disposizioni in materia di obblighi previdenziali posti a carico degli esercenti attività d’impresa.
In particolare, si precisa che l’estensione dei diritti e degli obblighi previsti per quanti sono uniti in matrimonio è completa per i soggetti uniti civilmente, mentre la stessa cosa non vale per i soggetti conviventi.
LE UNIONI CIVILI
Le unioni civili si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti ed il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, la L. 76/2016 prevede espressamente che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Ciò comporta che, qualsiasi disposizione normativa, regolamentare o amministrativa, oltre alle ulteriori disposizioni espressamente richiamate dalla L. 76/2016, che contengano la parola “coniuge” devono intendersi riferite anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.
Ai fini della presente trattazione, si precisa che, per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d’impresa o, se l’impresa assume forma societaria, di uno dei titolari, rileva lo status di coniuge.
In virtù dell’equiparazione tra il coniuge ed ognuna delle parti dell’unione civile, vengono ora estese le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile.
Pertanto, il titolare, mediante il sistema ComUnica, potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.
Tra le norme applicabili alle unioni civili rientra anche l’art. 230-bis c.c., che disciplina l’impresa familiare, ossia l’impresa in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Pertanto, anche con riferimento al campo di applicazione dell’istituto dell’impresa familiare, deve intendersi che il soggetto unito civilmente al titolare dell’impresa familiare deve essere equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale.
Nello specifico, dal punto di vista fiscale, si precisa che i redditi delle imprese familiari, limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (art.5 del TUIR).
Per quanto attiene, invece, l’aspetto previdenziale, il titolare ed i familiari lavoratori sono tenuti ad iscriversi alla gestione lavoratori autonomi INPS ed versare i relativi contributi.
LE CONVIVENZE DI FATTO
Per “conviventi di fatto” si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
La nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari. Nessuna equiparazione di status è stata invece introdotta, né sono stati estesi al convivente gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.
Ne consegue che il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi sulle gestioni autonome, quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare. Le sue prestazioni saranno, quindi, valutabili al fine di individuare la tipologia di attività lavorativa che si adatti al caso concreto.
È opportuno sottolineare poi, che il nuovo art. 230-ter c.c. attribuisce al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente il diritto ad una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato (tale diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato).
Nel merito, l’Istituto previdenziale ha evidenziato che, alla luce del tenore letterale e dell’interpretazione delle disposizioni introdotte, l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto non ha alcuna conseguenza in ordine all’insorgenza dell’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.

