Le Aziende riceveranno da parte dell’Inps comunicazioni in merito al disconoscimento dell’inizio della malattia del lavoratore con decorrenza anteriore al giorno della visita ambulatoriale

Particolare attenzione va prestata ai certificati di malattia, verificando le date riportate e il tipo di visita a cui il lavoratore si è sottoposto.

A seguito delle modifiche apportate al certificato di malattia, che ora riporta anche l’indicazione del tipo di visita a cui si è sottoposto il lavoratore (ambulatoriale, domiciliare e pronto soccorso), l’INPS ha iniziato ad applicare le disposizioni di cui alla circ. 15.7.1996 n. 147, che, al punto 3), prevede che “L’Istituto ammette, peraltro, la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione” solo nel caso di visita domiciliare.

Pertanto, se nel certificato medico, alla casella “dichiara di essere ammalato dal …” risulta il giorno precedente la data di rilascio del certificato, ma contestualmente risulta l’indicazione che si tratta di visita ambulatoriale o di pronto soccorso, la malattia si dovrà considerare iniziata solo nel giorno di rilascio del certificato stesso.

Le giornate precedenti alla data del rilascio, non valutabili sulla base di quanto sopra precisato, sono da considerare come “non documentate” e quindi non indennizzabili.

Lo stesso principio si applica nel caso di certificato di continuazione o ricaduta della malattia. In tali casi, fermo restando il non riconoscimento ai fini dell’indennizzabilità delle giornate antecedenti al rilascio del certificato medico, il periodo di malattia potrà, invece, essere ritenuto unico agli altri effetti (carenza, computo del 20° giorno) quando l’interruzione tra i due periodi coincida con una giornata festiva (o sabato e domenica), salvo che non si trattasi di episodi morbosi diversi.

In questi casi, quindi, l’assenza dal lavoro nel giorno precedente non potrà essere giustificata come malattia, ma sarà considerata come permesso non retribuito.

I Sigg. Clienti sono invitati ad informare tutti i lavoratori e prestare la massima at¬ten¬zione durante la compilazione delle presenze mensili.


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