Cosa succede dopo l’abolizione dei voucher
Con l’abolizione dei voucher arrivano alcune novità considerate prettamente alternative: lavoro breve e lavoro intermittente semplificato.
Risultano essere dedicate a prestazioni di lavoro saltuarie e discontinue.
Tali forme sono state presentate dal Ddl sul lavoro breve in data 19 Aprile dal Presidente della Commissione Lavoro.
Tenderanno a riempire il vuoto normativo che si è creato con l’abolizione del voucher.
Ma quali saranno le novità?
Di seguito un breve dettaglio, in attesa di ulteriori specifiche.
Lavoro breve
Viene definito come lavoro breve la prestazione, che un singolo committente crea, con un compenso non superiore a 900 euro in un anno. Tale soglia/limite di prestazione fornite ad un singolo committente risulta essere più bassa rispetto alla fascia del voucher che era pari a euro 2000,00 netti annui (in caso di prestazione svolta a favore di un’impresa o un professionista.
Si aggiunge che anche il limite annuo relativo ai compensi percepiti da più committenti diminuisce : da 7000 euro netti a 2000 euro netti (se il prestatore è beneficiario di sussidi pubblici).
Gli adempimenti relativi all’utilizzo di tale tipologia saranno semplici:
- Piattaforma telematica;
- Gestione da parte dell’Inps;
- Iscrizione telematica dei lavoratori e delle relative prestazioni lavorative;
- Limite di comunicazione entro 60 minuti dall’inizio della prestazione;
- Comunicazione preventiva similare a quella dei voucher;
- La prestazione non dovrà avere una qualificazione specifica;
- Il pagamento della prestazione avverrà tramite la piattaforma Inps;
Il valore orario della prestazione sarà pari a euro 10 : il 7% sarà versato all’Inail e il 13% sarà destinato all’Inps. Viene prevista una contribuzione ridotta a carico delle famiglie pari al 4%.
Lavoro intermittente semplificato
Per le prestazioni discontinue verrà utilizzata una nuova formula denominata lavoro intermittente semplificato o lavoro a chiamata semplificato.
Nel lavoro a chiamata il dipendente non presta la propria opera in via continuativa ma solo su esplicita richiesta del datore di lavoro. Potrà percepire un’indennità di disponibilità se a disposizione.
Il lavoro a chiamata sarà ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro, in tutti i settori economici e senza limite di età. Il tetto di utilizzo massimo sarà di 400 giornate lavorative in tre anni (con eccezione del turismo, pubblici esercizi e dello spettacolo). Il contratto si trasforma a tempo pieno e indeterminato se vengono superate le 400 giornate.
In attesa dell’introduzione definitiva risultano quindi diverse le ipotesi e soluzioni per sostituire i voucher.

