Il Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, dispone l’abrogazione del lavoro accessorio, istituendo un periodo transitorio per l’utilizzo dei buoni lavoro già acquistati dai committenti, nonché ripristina la piena responsabilità solidale negli appalti del committente con l’appaltatore.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017, con il quale il Governo ha voluto abrogare le disposizioni in materia di lavoro accessorio, nonché intervenire in merito alla responsabilità solidale negli appalti.
Le disposizioni di cui al Decreto Legge n. 25/2017 sono entrate in vigore il giorno 17 marzo 2017, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si attende ora la conversione in legge.
LAVORO ACCESSORIO
L’articolo 1 del Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, dispone l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs n. 81/2015 ossia l’abrogazione della fattispecie del lavoro accessorio; pertanto, a far data dal 17 marzo 2017, non è più possibile acquistare nuovi buoni lavoro per le prestazioni di lavoro accessorio.
Contestualmente, il secondo comma dell’art. 1 prevede l’istituzione di un periodo transitorio, in scadenza il 31 dicembre 2017, entro il quale i committenti potranno utilizzare, secondo le normali procedure, i buoni lavoro eventualmente già richiesti alla data di entrata in vigore del Decreto in esame, ossia 17 marzo 2017, ma non ancora utilizzati.
APPALTI
Per quanto concerne la responsabilità solidale negli appalti, il Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017 modifica l’art. 29, comma 2 del D.Lgs n. 276/2003 il quale, quindi, alla luce delle modifiche introdotte, statuisce che “ in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Pertanto, il committente è obbligato in solido:
- con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori
- entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto di appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Rispetto alla disciplina in vigore fino al 16 marzo 2017, rimane invariato l’impianto generale della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore ed eventuali subappaltatori per crediti retributivi e previdenziali/assistenziali, tuttavia viene meno:
- la possibilità, per i contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni di datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti che potessero liberare il committente dalla responsabilità solidale;
- il beneficio a favore del committente della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori. Con tale beneficio, introdotto dalla Legge Fornero (Legge n. 92/2012), il legislatore aveva previsto una sorta di gerarchia tra i soggetti potenzialmente aggredibili dal lavoratore per retribuzione e contributi. In particolare, l’azione esecutiva del lavoratore poteva essere avanzata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo che fosse stata provata “l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore” e degli eventuali subappaltatori inadempienti. Con l’abrogazione della predetta norma, viene, ora, ristabilita la responsabilità solidale piena del committente con l’appaltatore e con ogni eventuale subappaltatore.
Resta confermato che il committente che in virtù della responsabilità solidale provveda nei confronti dei lavoratori al pagamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto nonché dei contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta.

