Perché un evento sia considerato come infortunio, è necessario che lo svolgimento dell'attività lavorativa sia la causa del rischio che lo ha causato.

La causa deve essere di natura violenta, cioè concretizzarsi in un elemento o una forza, esterna o compresa nell'attività lavorativa, che agisce in modo repentino e istantaneo e che porti a una lesione/sinistro.

È considerato infortunio in itinere l'incidente avvenuto durante il normale tragitto di andata e ritorno fra l'abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro, tra due luoghi lavorativi diversi e, se non è presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto.

In caso di infortunio, anche in itinere e/o con lesioni di lieve entità, il lavoratore deve avvisare o, nel caso in cui non potesse, far avvisare, tempestivamente il proprio datore di lavoro di quanto avvenuto.

Al lavoratore infortunato deve essere fornita immediata assistenza medica e, in tutti i casi in cui sia necessario, egli deve essere inviato al Pronto Soccorso per le ne­cessarie cure.

Il Pronto Soccorso rilascia il primo certificato medico, che deve essere inviato al datore di lavoro affinché egli presenti la denuncia alla sede INAIL competente, entro due giorni dalla data in cui ha ricevuto il primo certificato medico, pena sanzione amministrativa da 1.290 euro a 7.745 euro.

Se il lavoratore non ottempera a tale obbligo e il datore di lavoro, non essendo a conoscenza dell'infortunio, non provvede all'inoltro della comunicazione nei termini di legge, l'infortunato perde il diritto all'indennità economica temporanea per i giorni precedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio. In questo caso il datore di lavoro, appena informato del fatto, deve fare la comunicazione all'INAIL, segnalando di essere venuto a conoscenza dell'infortunio in ritardo e conservando la documentazione attestante la tardiva ricezione del certificato medico per evitare le sanzioni economiche.

Nel caso di lieve infortunio, per il quale il lavoratore non si reca al Pronto Soccorso e non abbandona il lavoro, oppure se la prognosi è inferiore a 3 giorni il dipendente deve comunque informare il datore di lavoro. Infatti, anche se quest'ultimo non è tenuto immediatamente a presentare la denuncia all'INAIL, tale obbligo potrebbe insorgere nel momento in cui la prognosi si prolungasse oltre il terzo. In tal caso il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato.

Se la scadenza del termine per l'invio della denuncia cade di domenica, essa viene prorogata al lunedì, mentre ciò non avviene qualora il termine cada di sabato.

Dal 22 marzo 2016 è previsto l'obbligo di invio telematico del certificato medico di infortunio all'INAIL da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza al lavoratore, il quale deve fornire al proprio datore di lavoro il numero identificativo di tale certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Qualora al lavoratore non venga fornito un numero identificativo del certificato, ma venga consegnata solo copia cartacea dello stesso, egli deve fornirne copia al datore di lavoro.

Il datore di lavoro non può valutare l'indennizzabilità o meno dell'evento e decidere di non trasmettere la denuncia di infortunio, poiché tale valutazione spetta solo all'INAIL e, in mancanza di comunicazione, anche qualora l'evento non fosse considerato infortunio, il datore di lavoro verrebbe comunque sanzionato. Qualora il datore di lavoro ritenga che quanto indicato nel certificato medico non corrisponda a verità deve indicarlo nella comunicazione, spiegandone anche le motivazioni, e l'INAIL effettuerà le verifiche opportune.

L'INAIL potrebbe richiedere al dipendente informazioni aggiuntive circa l'evento occorso, cosa molto frequente nei casi di infortunio in itinere, al fine di stabilire il nesso eziologico tra il tragitto percorso e l'evento, oppure per acquisire notizie circa i terzi coinvolti sui quali esercitare il diritto di rivalsa.

Il lavoratore infortunato, inoltre, deve sottoporsi alle visite e alle cure che l'istituto assicuratore ritiene necessarie, presentandosi presso la Sede territoriale dell'Istituto che gestisce la pratica. Il rifiuto non giustificato a sottoporsi alle cure o l'elusione delle cure prescritte comporta per il dipendente la perdita del diritto all'indennità per inabilità temporanea e la riduzione di un eventuale rendita.

Il lavoratore deve inviare al proprio datore di lavoro i certificati medici di continuazione e ricaduta dell'infortunio, o comunicarne i relativi protocolli, al fine di giustificare la propria assenza. Al momento della guarigione o della possibilità di riprendere l'attività lavorativa, prima di tornare al lavoro, il dipendente deve produrre un certificato medico definitivo di conclusione dell'infortunio, salvo che la prognosi iniziale del Pronto Soccorso sia uguale o inferiore a tre giorni, ed entro quella data egli sia in grado di riprendere l'attività.

Durante il periodo di infortunio non si applica la normativa relativa alle fasce orarie di reperibilità previste per le assenze per malattia ordinaria. Si segnala, tuttavia, che l'obbligo di reperibilità può essere legittimamente disciplinato dal contratto collettivo applicato in azienda. In questo caso, se il lavoratore è inadempiente e risulta assente alla visita fiscale effettuata dal medico dell'INPS, il datore di lavoro può applicare la sanzione disciplinare prevista, ma all'infortunato spetta comunque l'indennità INAIL.


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