Assunzioni effettuate dal 1 ° Gennaio al 31 Dicembre 2017: verifica dell'effettiva spettanza del bonus IRPEF.

In occasione dell'annuale dichiarazione dei redditi, il lavoratore effettua la verifica dell'effettiva spettanza del bonus IRPEF per l'anno precedente e potrebbe trovarsi a modificare, per l'anno corrente, la scelta già effettuata.
Di seguito si riepiloga normativa e adempimenti del lavoratore.

Con l'art. 1, comma 12 e seguenti della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) è stato stabilizzato il bonus IRPEF pari ad 80,00 euro mensili, spettante ai lavoratori dipendenti con un reddito fino a 26.000,00. Il bonus spetta solo se l'IRPEF lorda sui redditi di lavoro dipendente o sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sia maggiore delle detrazioni di lavoro dipendente; qualora l'IRPEF lorda dovesse essere azzerata dalle detrazioni di lavoro dipendente, il credito non spetta.

Il fatto che un lavoratore non paghi imposta non è sinonimo di esclusione del credito.
Qualora, infatti, l'imposta sia abbattuta da voci diverse rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente (es. familiari a carico) il bonus spetta ugualmente.

Quanto spetta

  • se il reddito complessivo non è superiore a 24.000,00 euro: 960,00 euro
  • se il reddito complessivo è superiore a 24.000,00 euro, ma non a 26.000,00 euro: 960,00 euro x [(26.000,00 - reddito complessivo annuo) : 2.000,00]
  • il credito d’imposta deve essere rapportato al periodo di lavoro e quindi ragguagliato al periodo effettivo di durata.

Bonus automatico

L'erogazione è automatica. Il bonus è concesso direttamente dal sostituto di imposta e non è necessario attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.

Il credito è :

  • esente dai contributi e da imposte;
  • non confluisce nell’imponibile del Tfr;
  • aumenta il netto della busta paga.

Adempimenti del lavoratore

Nessun adempimento in particolare in  quanto l’erogazione, come scritto prima, è automatica.
E’ però necessario fare la seguente considerazione:

  • I lavoratori che non hanno i requisiti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al datore di lavoro, il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e comunque, entro i termini delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
  • I lavoratori senza sostituto d'imposta  titolari nel corso dell'anno di redditi di lavoro dipendente o di redditi assimilati, rientranti tra i beneficiari, possono richiedere il credito in fase di dichiarazione dei redditi.

Di seguito si propone un facsimile di dichiarazione

 

Scarica il facsimile per richiedere il bonus

 


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