Nel corso degli ultimi 20 anni, il ricorso a forme contrattuali diverse dalla forma tipica del contratto a tempo indeterminato, è aumentato in maniera esponenziale; fra le principali si annoverano le prestazioni occasionali e le collaborazioni continuative. Ciò ha comportato diversi interventi da parte del legislatore, da ultimo il DLgs 15.6.2015 n.81.
Di seguito una sintesi dei vari cambiamenti.
Dall’entrata in vigore del DLgs. 15.6.2015 n. 81, non sono più attivabili:
- i contratti di collaborazione a progetto;
- le c.d. "mini-co.co.co", ossia le prestazioni occasionali di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e, compenso complessivamente percepito, nel medesimo anno solare, inferiore ad euro 5.000,00;
- le collaborazioni coordinate e continuative con i pensionati di vecchiaia;
- le collaborazioni con soggetti titolari di partita IVA, che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi (orario di lavoro) ed al luogo di lavoro (postazione fissa in azienda).
Restano, invece, confermate le seguenti tipologie contrattuali:
Lavoro autonomo occasionale, caratterizzato da :
- prestazione prevalentemente personale;
- prestazione senza vincolo di subordinazione;
- mancanza di abitualità della prestazione;
- mancanza di continuità della prestazione;
- mancanza di coordinamento.
- Il lavoro autonomo occasionale è soggetto a ritenuta fiscale d’acconto pari al 20%.
- Il lavoro autonomo occasionale, nel limite reddituale dell’anno, minore o uguale a 5.000,00 euro, è esente da contribuzione INPS/INAIL.
- Qualora il compenso annuale dovesse eccedere il limite di 5.000,00 euro, sull’eccedenza è dovuta la contribuzione INPS "gestione separata", ferma restando l’esenzione contributiva INAIL.
Collaborazioni coordinate e continuative
Nel caso di rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Nel caso di stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è riconosciuta alle parti la possibilità di far certificare, da apposite commissioni, l’assenza dei requisiti ostativi: prestazione continuativa ed esclusivamente personale, organizzata dal committente.
Restano esclusi dalla disciplina di cui sopra, le seguenti fattispecie:
- collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali, per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
- attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni.
Lavoro accessorio (meglio noti come voucher o buoni lavoro)
Sono considerate prestazioni di lavoro accessorio, quelle attività lavorative che, con riferimento alla totalità dei committenti, non danno luogo a compensi superiori a 7.000,00 euro nel corso di un anno civile (1.1/31.12), annualmente rivalutati.
Fermo restando il limite complessivo, con riferimento specifico agli imprenditori ed ai professionisti, possono essere svolte prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000,00 euro, annualmente rivalutati.
Prestazioni di lavoro accessorio possono essere, inoltre, rese nel limite complessivo di 3.000,00 euro di compenso per anno civile, annualmente rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Il lavoro accessorio è retribuito con un sistema di voucher o buoni lavoro, che assicurano, oltre alla retribuzione dovuta, anche la copertura assicurativa INAIL, nonché quella previdenziale INPS.
Si precisa, infine, che i compensi percepiti per lavoro accessorio, sono utili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

