La fonte normativa di riferimento è il D. Lgs n° 81 del 15 Giugno 2015 artt. 19 - 29
Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ha avuto un’evoluzione normativa dibattuta. E’ necessario rammentare alcune regole fondamentali per la stipula al fine di non incorrere in situazioni sanzionatorie.
Basilari la forma scritta, la durata, le proroghe, i termini per i rinnovi, i limiti quantitativi.

FORMA

Il contratto a tempo indeterminato deve essere sempre stipulato per iscritto e una copia deve essere consegnata al lavoratore.

DURATA

Non dovrà essere superiore a 36 mesi

LIMITE

Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore  al 20%  del numero dei lavoratori in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. E' possibile assumere u lavoratore in aziende che occupano fino a 5 dipendenti.

ESENZIONI

Si considerano esenti dal limite i seguenti contratti conclusi per :
* sostituzione lavoratori;
* lavoratori di età superiore a 50 anni;
* nuove attività;
* attività stagionali 

SANZIONI

Si applica una sanzione amministrativa di importo pari al 20% o al 50% a
seconda dei casi previsti dalla disciplina in vigore.

DIVIETI

E' fatto divieto stipulare un contratto a tempo determinato :
* da datori di lavoro che non sono in regola con la normativa in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori;
* sostituzione di lavoratori in sciopero;
* in aziende ove è in atto la CIG;
* in unità produttive ove si è proceduto nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi

SUCCESSIONE
DI CONTRATTI

I diversi contratti stipulati con lo stesso datore e lavoratore non possono superare i 36 mesi. Al superamento il contratto si considera a tempo indeterminato.

PROROGHE

Il contratto può essere prorogato:
* solo con il consenso del lavoratore;
* solo se la durata iniziale non sia superiore a 36 mesi;
* per un massimo di 5 volte nell'arco dei 36 mesi.

RINNOVI

La riassunzione con il medesimo lavoratore può avvenire se trascorsi :
* 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi;
* 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi.
Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la trasformazione del secondo contratto in tempo indeterminato.

Ulteriori dettagli e specifiche al seguente link


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