Entro il 28 febbraio il datore di lavoro titolare di PAT, deve:

  • presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica;
  • eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99);
  • eventuale domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 298/2006), utilizzando i servizi telematici “invio dichiarazioni salari” o “AL.PI. online”.

Per tale adempimento sono previste le seguenti  riduzioni contributive:

  • la misura della riduzione di cui alla legge 147/2003 art. 1, comma 128, da applicare al premio rata 2017 è pari al 16,48%. Sono stati inoltre fissati gli indici di gravità medi (IGM) da applicare nel triennio 2017/2019 alle polizze artigiani riferite alle posizioni assicurative territoriali (PAT);
  • la misura della riduzione per le imprese artigiane di cui alla legge 296/2006 da applicare alla regolazione 2016 è pari al 7,61%.

La modalità telematica riguarda soltanto le ditte attive. Nel caso di cessazione dell’attività assicurata (cessazione codice ditta) durante l’anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata, inviando il modulo cartaceo per PEC alla sede competente.

Se l’ultimo giorno del mese di febbraio coincide con il sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve:

  • calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione);
  • pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici).

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo, ex articolo 18, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997.

La violazione dell’obbligo di comunicare all’Inail l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo nei termini previsti, è punita con la sanzione amministrativa di Euro 770,00 (misura ridotta: Euro 250,00; misura minima: Euro 125,00), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto (artt. 28 e 195 d.p.r. 1124/65).

Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2016, comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti, nonché le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell’anno precedente, devono indicare il valore “zero” nel campo “Retribuzioni complessive” del modulo telematico da inviare all’Inail per la dichiarazione delle retribuzioni (servizio “ALPI online”) oppure nello specifico campo del tracciato record (servizio “invio Telematico Dichiarazioni Salari”).

Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati devono inoltre presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica per comunicare la volontà di pagare il premio in quattro rate e per chiedere la riduzione prevista dall’art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006. Queste aziende possono effettuare le predette comunicazioni anche attraverso i servizi dispositivi del Contact Center Multimediale.

Primo pagamento del premio di autoliquidazione

Se l’attività è iniziata nel corso dell’anno precedente, il premio anticipato dovuto per l’anno in corso deve essere determinato in base alle retribuzioni presunte indicate nella denuncia di iscrizione e riportate nella sezione “RATA ANNO 2017”, colonna “PRESUNTO”, delle basi di calcolo del premio.

Comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte

Il datore di lavoro che presume di erogare per l’anno di rata 2017 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nell’anno precedente, deve inviare all’Inail entro il 16 febbraio 2017 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata.

Pagamento in quattro rate del premio da autoliquidazione

Il premio annuale può essere pagato in quattro rate mensili, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2017 versando il 25% dell’importo complessivamente dovuto. Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% dell’importo annuale, devono essere versate entro il 16 maggio, 21 agosto (art.3-quater del d.l. 16/2012 convertito dalla l. 44/2012) e 16 novembre maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2016.  Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta.


Contatti

Sede: Viale Romagna 48, Milano
P.Iva/Cod.Fis.: 03520200969
Tel.:02.70.60.24.67
Fax: 02.26.68.85.99
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I nostri uffici sono aperti
dalle 9.00 alle 13.00
dalle 14.00 alle 16.00
da lunedì a venerdì
Disponibili dalle 16.00 alle 18.30 su appuntamento



Contatti

Sede: Viale Romagna 48, Milano
P.Iva/Cod.Fis.: 03520200969
Tel.:02.70.60.24.67
Fax: 02.26.68.85.99
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I nostri uffici sono aperti
dalle 9.00 alle 13.00
dalle 14.00 alle 16.00
da lunedì a venerdì
Disponibili dalle 16.00 alle 18.30 su appuntamento