La norma prevede indicazioni specifiche atte a garantire un sostegno economico alla donna in stato di gravidanza o di puerperio, e presta particolare attenzione alle diverse tipologie di congedi per l’astensione dal lavoro.

IL CONGEDO DI MATERNITA’ O DI PATERNITA’

Il D.Lgs. 151/2001 recita: “per “congedo di maternità” si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice. Per “congedo di paternità” si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, utilizzato in alternativa al congedo di maternità”. Il periodo di astensione dal lavoro, in precedenza individuato nella normativa come astensione obbligatoria, dà diritto alla lavoratrice che ne fruisce di ricevere un’indennità a sostegno del reddito. L’art. 22 del Testo Unico fissa suddetta indennità giornaliera nell’80% della retribuzione media giornaliera del mese precedente l’inizio dell’evento. Tali somme legate alla maternità sono a carico dell’INPS; gli importi sono anticipati alla lavoratrice/ al lavoratore dal datore di lavoro, che poi li andrà a recuperare all’atto del versamento dei contributi nel mese.

 

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