Messaggio Inps n° 737 del 19/02/2024 

 
Con Il messaggio Inps sopra citato, la sede Inps fornisce specifici chiarimenti in relazione all’erogazione dell’indennità di ricovero per i lavoratori dipendenti precettori di AUU. 
L’Inps continuerà ad erogare l’indennità di malattia in misura intera ai lavoratori percettori dell’assegno unico e universale (riferimento Circolare n° 263/1988).
Per la generalità dei lavoratori dipendenti (quindi senza familiari a carico) l’indennità sarà pari ai 2/5. 
Si evidenzia che a partire dal 1° Marzo 2022, il legislatore con D.L.gs 230/2021 ha istituito l’Assegno Unico e Universale per figli a carico.
L’assegno unico è riconosciuto per ogni figlio a carico, appartenente al nucleo familiare e indicato ai fini ISEE. Altro elemento fondamentale da evidenziare è che l’assegno spetta fino al compimento del ventunesimo anno di età ovvero senza limiti di età nel caso di figli con disabilità.
Questa nuova modalità ha assimilato taluni benefici riconosciuti per la famiglia e le detrazioni fiscali per i figli fino ai 21 anni. Ai suddetti beneficiari dell'assegno unico non spettano più le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari. 
Invece, con circolare 34/2022, la sede Inps ha confermato che continueranno ad essere riconosciuti gli importi  di assegno per il nucleo familiare al solo nucleo composto unicamente dal coniuge, con l’esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
 
Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione
 
 

 Circolare Agenzia delle Entrate 23/E 

 Con tale circolare, si forniscono chiarimenti in merito alla nuova disciplina del Welfare Aziendale, successivamente alle novità introdotte dal Decreto Lavoro.
Per l’anno 2023 è stata innalzata fino a 3mila euro (al posto dei consueti euro 258,23), la soglia entro la quale è possibile riconoscere ai dipendenti in forza beni e servizi esenti da imposte.
Segnaliamo in particolare:
• I beneficiari sono i dipendenti con figli fiscalmente a carico, i quali sono esenti dall’Irpef, così come dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività, per i benefit fino a 3mila euro, ricevuti dall’azienda.
• In questa tipologia di agevolazione rientrano anche le somme utilizzate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas. Si evidenzia che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio.
• E’ di fondamentale rilevanza che lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. 
• Il Fisco considera a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000,00 euro per i figli fino a 24 anni (al lordo degli oneri deducibili). 
• Il limite di reddito deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno.
• L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.
 
 
Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.
 
Protocollo aggiornato il 6 Aprile 2021  
Sicurezza nel luoghi di lavoro 
 
Il Governo e le parti sociali in data 6 aprile 2021, hanno aggiornato il protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19. 
E’ stato raccomandato in merito agli ambienti di lavoro di: 
• agevolare il lavoro agile come strumento di prevenzione ove la tipologia di attività lo favorisca; 
• favorire le ferie e congedi retribuiti per i dipendenti;
• assumere e aggiornare i protocolli anti-contagio
• ampliare le modalità di sanificazione nei luoghi di lavoro;
• limitare lo spostamento all’interno delle sedi operative limitando altresì l’utilizzo degli spazi comuni;
• informare i lavoratori delle disposizioni delle Autorità anche sulle modalità d’ingresso in azienda anche relativamente a fornitori esterni; 
• la riammissione dei lavoratori positivi dopo il 21esimo giorno solo con tampone negativo molecolare o antigenico;
• l’obbligo dell’appaltatore d’informare immediatamente il committente del lavoratore, che opera nella stessa sede operativa, che è risultato positivo al tampone COVID-19;
• è raccomandata l’igiene delle mani, con acqua e sapone. L’azienda deve fornire idonei e sufficienti mezzi di detersione per le mani.
• devono essere rispettate le distanze di almeno un metro negli spazi comuni e condivisi utilizzando sempre i dispositivi di protezione delle vie aeree;
• la mascherina e i dispositivi devono essere utilizzati sia all’aperto che al chiuso se gli spazi sono in condivisione; 
• si raccomandano turni dei lavoratori adibiti alla produzione per diminuire il rischio del contagio;
• favorire il distanziamento sociale e ridurre il numero di presenze evitando assembramenti;
• devono essere definiti orari d’entrata ed uscita diversi e scaglionati; 
• non sono consentite le riunioni in presenza;
• se la riunione non sarà possibile in collegamento a distanza potrà effettuarsi riducendo al minimo i partecipanti;
• in merito alle trasferte il datore di lavoro e il medico competente dovranno verificare il rischio di contagio sulla base dell’andamento epidemiologico. 
Il Decreto Legge 127/2021 ha previsto l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro.
I datori di lavoro saranno tenuti a:
- entro il 15 ottobre 2021 delineare le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche;
- dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 azione di verifica :  tutti i lavoratori e collaboratori che accedono al luogo di lavoro devono possedere ed esibire a richiesta la certificazione verde Covid-19; 
 

INTEGRAZIONI SALARIALI  
Prime indicazioni 
L'INPS ha fornito le prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di cassa integrazione ordinaria, in deroga, assegno ordinario e cassa integrazione per operai agricoli 
(Messaggio INPS 26 marzo 2021 n. 1297).
CIGO: Le aziende hanno complessivamente a disposizione 25 settimane dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, da utilizzare come segue:
• 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
• ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.
La settimana si computa considerando 6 giorni intercorrente dal lunedì al sabato. 
Per le ulteriori 13 settimane dal 01/04/2021 al 30/06/2021, l’Inps aggiornerà nei prossimi giorni il portale per poter inserire le istanze di domande relative a tale periodo.   
CIGD/ASO: Per quanto riguarda invece i periodi di Cassa in deroga e Assegno Ordinario, il periodo di integrazione salariale sarà pari a 28 settimane e si dovrà ritenere aggiuntivo alle 12 settimane. 
Le aziende avranno quindi a disposizione in totale 40 settimane. 
Per quanto concerne i termini di presentazione delle domande, l'INPS precisa che il termine di trasmissione per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021 potranno essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.
Resta fissata la possibilità per le aziende di anticipare gli importi dovuti di cassa integrazione per provvedere al conguaglio nel mese/i successivo/i. 
Rimane confermata, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Contatti

Sede: Viale Romagna 48, Milano
P.Iva/Cod.Fis.: 03520200969
Tel.:02.70.60.24.67
Fax: 02.26.68.85.99
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I nostri uffici sono aperti
dalle 9.00 alle 13.00
dalle 14.00 alle 16.00
da lunedì a venerdì
Disponibili dalle 16.00 alle 18.30 su appuntamento



Contatti

Sede: Viale Romagna 48, Milano
P.Iva/Cod.Fis.: 03520200969
Tel.:02.70.60.24.67
Fax: 02.26.68.85.99
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I nostri uffici sono aperti
dalle 9.00 alle 13.00
dalle 14.00 alle 16.00
da lunedì a venerdì
Disponibili dalle 16.00 alle 18.30 su appuntamento