Messaggio Inps n° 737 del 19/02/2024
Con Il messaggio Inps sopra citato, la sede Inps fornisce specifici chiarimenti in relazione all’erogazione dell’indennità di ricovero per i lavoratori dipendenti precettori di AUU.
L’Inps continuerà ad erogare l’indennità di malattia in misura intera ai lavoratori percettori dell’assegno unico e universale (riferimento Circolare n° 263/1988).
Per la generalità dei lavoratori dipendenti (quindi senza familiari a carico) l’indennità sarà pari ai 2/5.
Si evidenzia che a partire dal 1° Marzo 2022, il legislatore con D.L.gs 230/2021 ha istituito l’Assegno Unico e Universale per figli a carico.
L’assegno unico è riconosciuto per ogni figlio a carico, appartenente al nucleo familiare e indicato ai fini ISEE. Altro elemento fondamentale da evidenziare è che l’assegno spetta fino al compimento del ventunesimo anno di età ovvero senza limiti di età nel caso di figli con disabilità.
Questa nuova modalità ha assimilato taluni benefici riconosciuti per la famiglia e le detrazioni fiscali per i figli fino ai 21 anni. Ai suddetti beneficiari dell'assegno unico non spettano più le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari.
Invece, con circolare 34/2022, la sede Inps ha confermato che continueranno ad essere riconosciuti gli importi di assegno per il nucleo familiare al solo nucleo composto unicamente dal coniuge, con l’esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
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