1 Premessa
Il nuovo concordato preventivo biennale è dedicato ai contribuenti di minori dimensioni e disciplinato dal Titolo II (artt. 6-39) del DLgs. 12.2.2024 n. 13.
Attraverso questo istituto si intende far affiorare spontaneamente materia imponibile utilizzando le nuove tecnologie e i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, mediante l’istituzione sarà possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025 per i soggetti “solari” in sede di prima applicazione), previo accordo tra il singolo contribuente e l’Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il concordato non ha effetti sulla disciplina IVA.
2 Ambito soggettivo
Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie:
• I soggetti che applicano gli ISA;
• I contribuenti in regime forfettario di cui alla L. 190/2014 per cui il concordato si applica in via sperimentale solo per il periodo d’imposta 2024.
3 Determinazione del reddito
Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate utilizzando i dati:
• Forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P (modello ISA 2024) o del quadro LM (modello redditi PF 2024);
• Relativi ai modelli ISA;
• Presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.
Il reddito proposto non tiene conto di diversi elementi che seguono la disciplina fiscale ordinaria anche in caso di adesione all’istituto.
3.1 Determinazione del reddito di lavoro autonomo
Il reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato viene quantificato dall’Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie previste dal TUIR, cioè come differenza tra:
• I compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili;
• Le spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.
Tuttavia, il reddito proposto non tiene conto:
• Delle plusvalenze e minusvalenze;
• Dei redditi o delle quote derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR.
Il saldo tra essi determina una corrispondente variazione del reddito concordato.

3.2 Determinazione reddito d’impresa
Il reddito d’impresa oggetto di concordato viene quantificato dall’Agenzia delle Entrate in base alle regole ordinarie previste dal TUIR applicabili secondo al regime adottato nel caso specifico. Ad esempio, se si tratta di contabilità semplificata si farà riferimento ai criteri dell’art. 66 del TUIR.
Tuttavia, il reddito conteggiato non tiene conto di:
• plusvalenze e minusvalenze;
• sopravvenienze attive e passive;
• redditi o quote riguardanti partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti a IRES.
Il saldo tra essi determina una corrispondente variazione del reddito concordato in base a quanto annunciato dalle singole disposizioni applicabili.
3.3 Determinazione reddito prodotto in regime forfettario
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo concordato, su cui verrà applicata l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% in caso di nuova attività), viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate in base ai dati dichiarati e alle informazioni a disposizione dell’ente secondo le regole proprie del regime.
I contributi previdenziali obbligatori versati dal soggetto rimangono deducibili dal reddito stabilito come indica l’art. 1 co. 64 della L. 190/2014.
4 Procedura di accesso
La proposta di concordato viene enunciata dall’Agenzia delle Entrate in base, tra l’altro, dei dati che devono esserle comunicati a cura del contribuente tramite compilazione:
• del quadro P del modello ISA 2024 per i soggetti ISA;
• della sezione VI del quadro LM del modello redditi 2024 per i contribuenti in regime forfettario.
La trasmissione di dati richiesti nei quadri sopra indicati, della proposta di reddito concordato e la relativa accettazione, avverranno tramite un software che sarà reso disponibile dall’Agenzia entro il 15.6.2024 per i soggetti ISA ed entro il 15.07.2024 per i forfettari.
Per i contribuenti in regime forfettario e i soggetti “solari” che applicano gli ISA, l’adesione al nuovo istituto si effettuerà con la presentazione del modello redditi 2024 entro il 31.10.2024.
4.1 Accettazione della proposta
Accettando la proposta enunciata dall’Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi pattuiti nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.
5 Effetto del concordato – esclusione da accertamenti
Per i periodi d’imposta definiti dal concordato, i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non subiranno accertamenti induttivi e presuntivi.
Anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potrebbero essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

Tabella riassuntiva
Concordato preventivo biennale 2024 - 2025 (soggetti “solari”)

Ambito soggettivo: contribuenti a cui si applicano gli ISA - contribuenti in regime forfettario.

Cause di esclusione: debiti tributari con riferimento al 2023 superiori a 5.000,00 euro - omessa presentazione delle dichiarazioni relative al 2021, 2022 o 2023 - condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per false comunicazioni sociali, autoriciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi nel 2021, 2022 o 2023 - inizio attività nel 2023 e altre cause di esclusione dagli ISA.

Effetti del concordato: redditi ai fini imposte dirette e IRAP prestabiliti per il 2024 e 2025 (solo 2024 per i contribuenti forfettari) - regime premiale ISA (solo soggetti ISA) - esclusione da accertamenti (salvo decadenza dal concordato).

Cessazione: variazione dell’attività svolta - cessazione dell’attività - circostanze straordinarie sfavorevoli (da individuare con DM).

Decadenza: accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività comunicate superiori al 30% di quanto espresso relativamente ai periodi d’imposta 2023-2025 - presentazione di una dichiarazione integrativa del modello redditi 2024 - verificarsi di una causa di esclusione - omesso versamento delle imposte concordate - violazione di non lieve entità.

 

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