La Circolare INAIL n.17/2026 ha disposto nuove istruzioni operative in materia di certificazione medica e ripresa dell’attività lavorativa a seguito di infortunio o malattia professionale.
Le novità introdotte vanno lette in combinato disposto sia con gli articoli 52,53 e 102 del D.P.R. n.1124/1965 disciplinanti gli obblighi di certificazione e denuncia e le conseguenze medico-legali dell’infortunio, sia con l’art. 41 D.lgs 81/2008 concernente la sorveglianza sanitaria e il giudizio di idoneità della mansione che con l’art. 21 D.lgs 151/2015 relativo alla modalità di trasmissione telematica dei certificati medici.
All’interno di tale quadro normativo non bisogna dimenticare la Circolare INAIL n. 10/2016 che, istituendo l’obbligo per i medici o le strutture sanitarie di trasmettere direttamente i certificati all’INAIL, esonera contestualmente il datore di lavoro da tale adempimento.

Il Certificato medico di infortunio
A seguito di infortunio, qualunque medico o struttura sanitaria cha presti assistenza al lavoratore deve provvedere ad inoltrare telematicamente all’INAIL la certificazione medica di infortunio attraverso la compilazione del MOD 1SS che attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro del dipendente infortunato. Tale modello è utilizzabile sia per primo certificato che per certificati successivi al primo.
Fondamentale è che il certificato riporti la prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro con relativa durata, diagnosi ed eventuale previsione di compromissioni permanenti.
Qualora al primo certificato non ne seguano successivi si considererà cessato l’infortunio sicchè l’ultimo giorno di prognosi coinciderà con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro indicato nell’ultimo certificato in possesso dell’Ente.
Pertanto, la novità introdotta dalla Circolare INAIL 17/2026 consiste nel fatto che, al termine della prognosi, il lavoratore può decidere di rientrare in servizio senza la necessità di un previo certificato medico definitivo, essendo sufficiente l’ultimo trasmesso telematicamente all’INAIL che conclude il periodo di prognosi.
Rimane sempre il diritto del lavoratore infortunato o dell’INAIL in prossimità della fine della prognosi di richiedere il rilascio di un certificato medico-legale continuativo e/o definitivo.
Qualora all’INAIL non pervenga altra certificazione telematica alla scadenza della prognosi di inabilità temporanea assoluta sarà premura dell’Istituto definire la procedura ed erogare le prestazioni ad essa connesse entro 15 giorni.

Ripresa anticipata dell’attività lavorativa
Il lavoratore infortunato può riprendere servizio prima della data di conclusione della prognosi solo se munito di certificato, rilasciato da qualunque medico, che modifichi, anticipandone il termine, la durata della prognosi originaria.
L’assenza di tale nuovo certificato rende illegittimo il rientro al lavoro.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.


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