L’articolo 4 comma 3 Dlgs 151/2001 riconosce ai datori di lavoro di aziende con meno di 20 dipendenti uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi a carico azienda in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di lavoratori in sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo.
L’articolo 1 comma 221 Legge di Bilancio 2026 è intervenuto sul Testo Unico sulla maternità e paternità prevedendo la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore assunto a tempo determinato (anche in somministrazione) per la sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo anche successivamente al rientro in servizio della lavoratrice o del lavoratore e fino al compimento del primo anno di età del bambino o, in caso di adozione o affidamento, per un anno dall’ingresso in famiglia del minore, o per 12 mesi in caso di sostituzione di lavoratrici autonome.
L’INPS con il Messaggio 1343 del 21/04/2026 ha chiarito che, a decorrere dal 01/01/2026, l’estensione dello sgravio è riconosciuta per tutta la durata del contratto di sostituzione (che può essere stipulato fino ad un mese prima l’inizio del congedo), inclusa la fase di affiancamento, anche se i rapporti di lavoro della lavoratrice/lavoratore in congedo e del sostituto/a coesistono, purchè non si superi il primo anno di età del bambino o un anno dall’ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.
Soggetti interessati
• Datori di lavoro, aventi o meno la qualifica di imprenditori, titolari di aziende con meno di 20 dipendenti; tale requisito deve sussistere al momento dell’assunzione in sostituzione della lavoratrice/lavoratore in congedo.
• Aziende in cui siano occupate lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane ed esercenti attività commerciali.
Misura del beneficio
Esonero del 50% dei soli contributi a carico del datore di lavoro compresi i premi INAIL, ma escluso il contributo aggiuntivo NASPI destinato ai fondi interprofessionali, l’accantonamento al Fondo Tesoreria, la contribuzione di finanziamento dei Fondi bilaterali e di solidarietà.
I contributi a carico lavoratore sono dovuti per intero.
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