L’articolo 1 comma 7 della Legge di Bilancio 2026, al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e stimolare la produttività nel mondo del lavoro, ha introdotto una misura fiscale che prevede la detassazione degli incrementi retributivi legati ai rinnovi dei contratti collettivi.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.2/2026 ha fornito le prime istruzioni operative per l’attuazione di questo nuovo regime per il periodo d’imposta 2026.
La detassazione degli incrementi retributivi introdotta consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% (imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali e comunali) sugli aumenti retributivi derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026 e corrisposti nell’anno 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di un reddito da lavoro dipendente, nell’anno 2025, di importo inferiore a 33.000 euro lordi.

Il reddito
Rientrano nel limite reddituale tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, compresi i redditi di pensione, ma esclusi i redditi assimilati e i redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto, nel 2025, una o più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro attuale tramite la consegna delle Certificazioni Uniche o di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Incrementi retributivi detassati
Sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 5% gli incrementi retributivi, corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, derivanti dai soli rinnovi di contratti collettivi nazionali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 ad esclusione, quindi, degli incrementi riconosciuti in attuazione di contratti collettivi di secondo livello (territoriale e aziendale).
L’Agenzia ha chiarito che sono soggetti a detassazione solo gli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta (12 mensilità, tredicesima e quattordicesima) e che incidono, in caso di assenza per malattia, maternità/paternità, infortunio, sulla retribuzione integrata dal datore di lavoro. Nessuna distinzione di applicazione è prevista nel caso in cui gli aumenti siano stati assorbiti per effetto del riconoscimento al lavoratore di un importo a titolo di superminimo.
Sono, invece, escluse dal regime fiscale agevolato le somme erogate una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale, gli scatti di anzianità, le somme corrisposte per lavoro straordinario, le indennità, le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo, le indennità di turno, nonchè il trattamento di fine rapporto (TFR).
L’Agenzia precisa, inoltre, che deve trattarsi di incrementi relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026 corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026; ne consegue, pertanto, che sono esclusi dall’agevolazione:
• gli incrementi retributivi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026;
• qualora l’erogazione degli incrementi retributivi sia distribuita in più anni, l’imposta sostitutiva si applica alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, anche se la loro erogazione è iniziata precedentemente.
Tali incrementi retributivi che beneficiano del regime di detassazione non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni d’imposta.

Condizioni di applicazione
In presenza delle condizioni previste, prima fra tutte la verifica del requisito reddituale per l’anno 2025, il sostituto d’imposta applica il regime in via automatica senza la necessità che il lavoratore presenti specifica istanza.
Al dipendente è comunque riconosciuta, tramite espressa rinuncia scritta, la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria.

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