Messaggio Inps numero 2382 del 26/6/2024
Il Decreto Ministeriale 1 febbraio 1957 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha fissato un contributo aggiuntivo, pari allo 0,77% della retribuzione imponibile, da corrispondere all’ex Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie (denominato INAM), a fronte dell’aumento del 30% dell’indennità giornaliera di malattia spettante ai lavoratori dipendenti di esercizi pubblici in genere e pasticcerie, esteso negli anni successivi anche alle mense aziendali (cfr. in tal senso la Circolare INPS n. 71/1985).
L’INPS, precisa con il Messaggio n. 2382 del 26 giugno 2024, che i lavoratori intermittenti sono soggetti alla contribuzione di malattia in misura simile a quella prevista per la generalità dei lavoratori occupati (cfr. Circolare INPS n. 41/2006), ha pertanto ritenuto essenziale introdurre una nuova e specifica codifica pertinente ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente. Il messaggio non indica però, il mese di entrata in vigore del nuovo codice e se lo stesso vada utilizzato anche nel caso di reinvio di denunce pregresse. Si resta in attesa di chiarimenti dall’INPS.
Nello specifico, l’INPS ha annunciato l’inserimento di un nuovo codice <TipoLavoratore>, nominato “IA”, con significato “Lavoratore intermittente addetto ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77%”, con il quale si potrà individuare i lavoratori intermittenti identificati con il codice <TipoContribuzione> “G0” e “H0” alle dipendenze dei datori di lavoro interessati al contributo.
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