Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa è nato allo scopo di fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti in forza presso aziende che applicano i seguenti CCNL:
• industria metalmeccanica e dell’istallazione di impianti dal 1° ottobre 2017;
• settori dell’area orafo e argentiero dal 1° aprile 2018.
L’iscrizione a MetaSalute è obbligatoria, a eccezione della rinuncia scritta e comunicata dal lavoratore all’azienda di appartenenza.
Soggetti interessati
Hanno diritto all’iscrizione al Fondo i lavoratori dipendenti:
• una volta superato il periodo di prova;
• ai quali si applicano le seguenti forme contrattuali:
• tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time e a domicilio;
• apprendistato;
• tempo determinato di durata non inferiore a cinque mesi a decorrere dalla data d’iscrizione (superamento del periodo di prova).
La registrazione e la copertura della polizza sanitaria è anche prevista per i lavoratori dipendenti distaccati in base alla Legge n. 300 del 1970.
Misura contribuzione
La contribuzione dovuta a MetaSalute è totalmente a carico azienda per un importo di 156,00 euro annui (frazionati in dodici quote mensili di medesimo importo pari a 13,00 euro). La quota comprende le coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto.
Modalità di pagamento
Si evidenzia che dal 1° aprile 2022, il versamento della contribuzione mensile, dovrà essere effettuato esclusivamente con modello F24. Il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. La causale da utilizzare è MET1.
Le aziende aderenti devono aggiornare mensilmente le anagrafiche degli iscritti, comunicando ad esempio le cessazioni o i periodi di aspettativa. Tale adempimento è utile al Fondo per definire il corretto calcolo dell’importo dovuto.
Le omissioni contributive, evidenziate nella sezione saldo azienda, sono sanabili esclusivamente con versamento tramite MAV. Lo stesso verrà generato su specifica istanza nell’apposita area azienda.
In alternativa con bonifico bancario entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento del sollecito.
La mancata regolarizzazione dell’azienda oltre il termine, causa la sospensione delle prestazioni sanitarie per i dipendenti iscritti e i rispettivi nuclei familiari inclusi gratuitamente.
Esposizione flusso UniEmens
Ogni mese i datori di lavoro devono compilare il flusso UniEmens da trasmettere all’INPS.
Le denunce devono riportare il codice contratto alfanumerico attribuito dal CNEL e collegato al CCNL applicato e quello corrispondente al piano scelto dall’azienda.
Modalità d’iscrizione
L’iscrizione dei dipendenti-soci può avvenire alternativamente:
• inserendo manualmente le anagrafiche, nella sezione “Sedi/Dipendenti”, presente nell’area azienda;
• automaticamente, attraverso l’acquisizione del flusso UniEmens.
Periodi di aspettativa coperti da contribuzione
La contribuzione mensile è pari a 13,00 euro al mese anche qualora i lavoratori iscritti siano assenti:
• per malattia;
• per congedo parentale;
• per i periodi di sospensione durante i quali è pagata la retribuzione e/o indennità a carico dell’Istituto previdenziale;
• per effetto dell’istituto della CIG (in tutte le sue tipologie).
Per i lavoratori cessati a causa di un licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 233/1991 ossia ai sensi dell’art. 7, L. 604/1966, che possiedono i requisiti per la NaSPI, la copertura è assicurata per un periodo massimo di dodici mesi.
Cessazione della contribuzione
In caso di cessazione dell’adesione al Fondo, e della relativa copertura sanitaria, l’azienda dovrà comunicare tramite l’area riservata ed entro l’ultimo giorno del mese, le diverse variazioni che attengono sia l’azienda che il dipendente.
La prestazione e l’onere contributivo sono sempre dovuti per l’intero mese in cui viene indicata la data di cessazione della copertura.
Esempio di cessazione copertura avvenuta il 28 gennaio:
• contribuzione dovuta fino al 31 gennaio;
• prestazioni sanitarie fino al 31 gennaio;
• comunicazione della cessazione da compilare entro il 31 gennaio;
• cessazione della contribuzione e delle prestazioni assistenziali dal 1° febbraio.
Trattamento previdenziale e fiscale
La contribuzione a carico azienda è esclusa sia dall’imponibile previdenziale che da quello fiscale del lavoratore, nel limite di 3.615,20 euro, in quanto MetaSalute risulta essere un Fondo iscritto all’Anagrafe dei Fondi ex DM 27 ottobre 2009.
Nei confronti dell’INPS, l’azienda ha l’obbligo di corrispondere il contributo di solidarietà pari al 10%, da calcolarsi solo sulla parte dell’importo a carico del datore di lavoro.

 

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.


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