Entrata in vigore per effetto di uno dei decreti attuativi del Jobs Act sul riordino degli ammortizzatori sociali, la Naspi è una prestazione economica erogata dall’Inps istituita per gli eventi di disoccupazione involontaria. Essa, dunque, spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente il posto di lavoro e che abbiano almeno 13 settimane lavorate nei quattro anni precedenti la disoccupazione e almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. La domanda va presentata all’Inps in modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro: a seconda di quando viene presentata, l’importo decorre da un termine differente.
Alla Naspi possono altresì accedere i lavoratori che abbiano dato le dimissioni per giusta causa e per risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione e a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda. Inoltre possono accedere al beneficio anche i lavoratori che si licenziano in seguito all’ accettazione dell'offerta di conciliazione e in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla sua residenza.
In seguito all’emergenza Covid, l’art. 14, c. 3 del D.L. 104/2020 (conv. in L. 126/2020) ha introdotto un’altra ipotesi straordinaria di accesso alla Naspi, stabilendo infatti che vi possono accedere anche i lavoratori che aderiscono agli accordi collettivi aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali per incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'INPS con messaggio n. 4464 del 26 novembre, ha chiarito che l'accesso alla prestazione è ammesso fino al 31 gennaio 2021. Per poter accedere alla NASPI, i lavoratori sono tenuti a fare apposita domanda, allegando l’accordo collettivo aziendale e l’eventuale documentazione che attesta l’adesione a tale accordo in sede di presentazione della domanda qualora l’adesione non si evinca nell’accordo stesso.

