Previsto dall’art. 6 c. 1, 3 d.l. 104/2020, convertito, con modificazioni, dal D.L. 126/2020, l’esonero totale dal versamento dei contributi interessa il datore di lavoro che, nel periodo intercorrente tra il 15 agosto e sino al 31 dicembre 2020, abbia assunto nuovo personale con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o abbia trasformato il contratto da tempo determinato ad indeterminato. Vengono ricompresi tra questi i part-time ed i contratti a scopo di somministrazione, ed esclusi i contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e intermittente.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
L’esonero, proporzionalmente ridotto in caso di lavoro a tempo parziale, è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

La circolare INPS n. 133 del 24/11/2020 ha circoscritto inoltre la fattispecie, evidenziando quali contributi e quali fondi non sono oggetto di sgravio.


La medesima Circolare ha inoltre voluto evidenziare come tali agevolazioni non spettano se il datore di lavoro non è in possesso di regolarità contributiva, viola norme fondamentali a tutela del lavoratore, non rispetta gli accordi e contratti collettivi sottoscritti. Inoltre, non sono interessati anche qualora il datore abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.)


Lo Studio rimane a completa disposizione per informare i clienti riguardo allo specifico procedimento di ammissione all’esonero da eseguire sul sito INPS.


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