Nella sezione “News Commercialisti” trovate le ultime novità fiscali riguardanti il nuovo Decreto Ristori Bis. In questa sede ci occuperemo invece di analizzare le misure introdotte riguardanti la materia lavoristica.
In primo luogo si segnala che l’integrazione salariale viene estesa anche ai lavoratori in forza al 9 novembre 2020, ricordando che resta in vigore la disposizione del D.L. di ottobre, che proroga di 6 settimane (fino al 31 gennaio) la Cassa integrazione ordinaria, l’Assegno ordinario e la Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19. Inoltre, tutte le domande che dovevano essere presentate entro fine settembre, sono rimesse nei termini, con la conseguenza che potranno essere presentate fino al 15 novembre.
Inoltre, per le attività individuate dal D.L. Ristori di ottobre e per le attività individuate all'Allegato 1 del nuovo D.L. Ristori Bis, che operano nelle zone gialle vengono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre. Per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre.
Limitatamente alle Regioni individuate come zone rosse, segnaliamo le due misure del “congedo per i genitori dipendenti” e il “bonus baby sitter”.
Riguardo al congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti, retribuito al 50%, si prevede la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Tale scelta è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni.
Diversamente, per i lavoratori autonomi (iscritti alla Gestione separata e alle gestioni speciali dell’AGO), costretti a casa in seguito alla sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, si prevede il Bonus baby-sitting di 1000 euro per le prestazioni di baby sitting effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, solo se la prestazione lavorativa non può esser svolta in modalità agile e alternativamente ai genitori.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

