Il Decreto in esame contiene misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza: in particolare prevede delle misure di sostegno per tutte quelle attività che sono state soggette a limitazioni e restrizioni dell’ultimo Decreto. Si parla di ristoranti, bar, palestre, piscine, cinema, teatri, discoteche, imprese e partite IVA.

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi. Il credito d’imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre; è cancellata la seconda rata IMU relativa agli immobili nei quali si svolge l’attività lavorativa oggetto di restrizioni. Ai datori di lavoro privati che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.  


Il decreto prevede altre 6 settimane di cassa integrazione, ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legati all’emergenza COVID-19 (di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del d.l. 18/2020), da usufruire tra il 16 novembre 2010 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione dell’attività. Il datore di lavoro deve presentare la domanda all’INPS, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. Quest’ultima potrà così individuare l’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato.


Restano precluse fino al 31 gennaio 2021 sia l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo sia la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Sono esclusi dal divieto i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa o quelli intimati in caso di fallimento.

 


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